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DALLA DGSAF

Criticità Piano AIE: istruzioni e chiarimenti dal Ministero

Criticità Piano AIE: istruzioni e chiarimenti dal Ministero
Dopo una riunione tecnica con i Servizi veterinari regionali e gli IZS, il Ministero della Salute ha diffuso una circolare sul Piano AIE emanato a febbraio. Esaminate le modalità applicative del decreto e affrontate alcune criticità, la Direzione Generale della Sanità Animale fornisce indicazioni per una applicazione uniforme del Piano sul territorio nazionale.
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Dalla Direzione generale della sanità animale arrivano chiarimenti e istruzioni sul Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell’anemia infettiva degli equidi (DM 2 febbraio 2016). La nota diramata l'11 agosto, a firma del Direttore Silvio Borrello, chiarisce in premessa le finalità del provvedimento, "adottato - si legge nella circolare ministeriale-  in un contesto epidemiologico in cui negli ultimi anni si è assistito ad un mantenimento costante delle segnalazioni di casi di anemia infettiva a livello nazionale".

L'obiettivo del decreto emanato a febbraio è di "rendere praticabile l’esecuzione di un piano obbligatorio per la sorveglianza sanitaria dell’infezione con criteri uniformi per tutte le categorie di equidi e per tutte le tipologie di aziende detentrici sul territorio nazionale". In secondo luogo, il decreto "mira a stabilizzare su base sistematica, a seguito delle maggiori conoscenze sull'epidemiologia, sulla diffusione dell'infezione nonché in materia di diagnostica di laboratorio, l'applicazione delle misure straordinarie introdotte con le ordinanze ministeriali succedutesi a partire dal 2006, da ultima l’ordinanza 6 agosto 2010 che ha cessato la sua efficacia il 19 settembre 2012". Inoltre, l'abrogazione del decreto ministeriale 4 dicembre 1976 " consentirà di modulare in maniera flessibile i criteri di sorveglianza sulla base dell'analisi del rischio", come da parere del Centro di referenza nazionale per l'anemia infettiva equina (CRAIE) dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana".
 
Il nuovo decreto - prosegue la nota ministeriale- "risponde infine espressamente a quanto previsto dal decreto del Ministero delle Politiche Agricole 29 Dicembre 2009 (“Linee guida e principi per l’organizzazione e la gestione dell’anagrafe equina da parte dell’UNIRE) con riguardo a finalità specifiche come quelle della tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico ai fini della costituzione e funzionalità della rete di epidemiosorveglianza".

Dati- In Allegato alla nota ministeriale vengono indicati alcuni degli elementi che hanno guidato l’approccio propedeutico alla stesura del piano di sorveglianza per quanto riguarda l’attribuzione del rischio regionale.
La “Tabella 1” fornisce la proiezione per regione della % delle aziende testate rispetto alle aziende censite in Banca Dati Nazionale mentre la “Tabella” 2 riepiloga i livelli di attribuzione del rischio regionale in base alle attività di controllo condotte nel triennio oggetto del rilevamento.

Sorveglianza epidemiologica e livelli di rischio - Refuso corretto e rivalutazione del rischio - A causa di un refuso nel testo nella definizione “Area a rischio elevato” (Allegato I, lettera b) non è stato correttamente riportato il periodo temporale considerato per il calcolo della prevalenza cumulata utilizzata per la definizione del rischio regionale. Nello specifico, il criterio effettivamente considerato è la prevalenza dei focolai osservata nell’ultimo biennio di applicazione dell’ordinanza 6 agosto 2010 e non “la prevalenza dei focolai osservata nell’ultimo anno", come erroneamente riportato.
La rivalutazione del rischio sarà operata annualmente per le Regioni a rischio elevato ed ogni tre anni per quelle a rischio basso utilizzando i dati confluiti al Centro di referenza. Inoltre per le regioni a rischio elevato che abbiano continuato le attività di controllo anche successivamente alla cessazione delle disposizioni di cui alla sopracitata ordinanza ministeriale 6 agosto 2010, la Direzione Generale si riserva la possibilità di rivalutare il livello di rischio previa acquisizione del parere tecnico emesso in merito dal Centro di referenza sulla base di un riscontro oggettivo relativo alla documentazione adottata a tal fine.


Aree a basso rischio- Le Autorità sanitarie preposte devono verificare che tutti gli animali di età superiore ai 12 mesi che si movimentano verso tali destinazioni debbano avere almeno un controllo valido effettuato negli ultimi 3 anni. A tal proposito sono da considerarsi validi i controlli ufficiali eseguiti nell’arco della tempistica indicata precedentemente all’entrata in vigore del decreto in oggetto. Nei casi in cui i soggetti provengano da aree del territorio nazionale con qualifica sanitaria inferiore (Aree a rischio elevato) dovrà essere dimostrata l’esecuzione di un test entro l’anno precedente la movimentazione.

Controlli al macello- Le verifiche al macello, già effettuate nel corso di una fase sperimentale posta in atto nel Lazio, si sono dimostrate uno strumento di controllo in grado di aumentare la sensibilità della sorveglianza: fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, paragrafo 4, e dalle “Indicazioni operative” di cui all’Allegato I del Decreto in oggetto, alla luce dell’esperienza acquisita, verrà eseguita una rivalutazione dei dati elementi raccolti sulla base delle analisi effettuate al macello dopo un anno dalla data di applicazione in vista di una opportuna verifica di efficacia della misura secondo le nuove procedure introdotte dal decreto.
Trattandosi di attività finalizzata ad individuare possibili focolai nelle aziende di origine, i prelievi devono essere effettuati su animali nati, allevati e macellati in Italia anche di età inferiore a 12 mesi e mai controllati in precedenza. La positività al mattatoio da origine al sospetto nell’azienda di provenienza che, come tale, andrà notificato su SIMAN sino a completamento dei controlli. Le successive positività in azienda daranno origine al focolaio mentre in caso di esito favorevole al controllo, il sospetto dovrà essere estinto.

Costi dei controlli- Per quanto riguarda l’onerosità dei controlli, ove non diversamente specificato, la nota ministeriale precisa che "le attività di sorveglianza da effettuarsi a seguito di focolaio (tra le quali quelle previste nelle Aree di Sorveglianza Attiva – A.S.A. e nei Cluster) rientrano nell’ambito di quelle previste dal Regolamento di polizia veterinaria per impedire la diffusione delle malattie infettive e pertanto devono essere svolte a titolo gratuito".

Il Ministero conclude informando che - dalla homepage del CRAIE è possibile accedere al Sistema Informativo dell’Anemia infettiva degli equidi, funzionale alla gestione delle attività dei Servizi Veterinari.
Sul sito del CRAIE è inoltre pubblicato l'elenco dei lotti dei KIT ELISA approvati dal CRAIE per la diagnosi sierologica dell’Anemia infettiva degli equidi.

pdfNOTA_DGSAF_PIANO_AIE_ISTRUZIONI_E_CHIARIMENTI.pdf614.52 KB

Piano AIE: dal CRAIE le tabelle di rischio e la modulistica