• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31380

+++ Le pubblicazioni riprenderanno con regolarità dopo la pausa estiva +++  

DDL 2233

Dall'Enpav al Fisco è assalto al Jobs Act degli autonomi

Dall'Enpav al Fisco è assalto al Jobs Act degli autonomi
Pioggia di emendamenti al Jobs Act dei professionisti. Sul DDL - che introduce per la prima volta nell'ordinamento nazionale una disciplina specifica per i lavoratori autonomi-  sono state presentate numerose proposte di modifica fra ordini del giorno, emendamenti e sub-emendamenti. La mole di proposte emendative al disegno di legge AS 2233 Lavoro autonomo è tale da non aver consentito di concluderne ieri la discussione - come auspicava il presidente e relatore Sen Maurizio Sacconi. Sono attese le repliche e del Governo e del relatore stesso, con l'espressione dei rispettivi pareri e quindi le votazioni su ordini del giorno ed emendamenti che spaziano dalla previdenza alle spese professionali deducibili, dall'Irap al diritto al compenso professionale.

Proposta l'Enpav volontaria per i dipendenti pubblici- Un ordine del giorno a firma dei Senatori Catalfo e Puglia impegna il Governo "a porre in essere iniziative di carattere normativo al fine rendere volontaria la contribuzione all'ENPAV per i veterinari dipendenti, per quelli che non esercitano la professione e per quelli senza un rapporto di lavoro in atto e nonché a prevedere il divieto di cancellazione dall'ordine professionale in caso di mancato versamento di tale contribuzione volontaria.  La premessa dell'iniziativa si richiama al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, "con il quale si è predisposta la privatizzazione degli enti previdenziali di categoria, i veterinari sono tenuti a versare quella che di fatto può essere considerata una doppia contribuzione obbligatoria, sia al fondo nazionale di riferimento, sia all'ente gestore di forme di previdenza ed assistenza della propria categoria professionale; quest'obbligo si estende a tutti i professionisti, anche a quelli dipendenti, a coloro che non esercitano la professione e anche a quelli disoccupati". Secondo i proponenti, "tale doppia imposizione, oltre ad essere gravemente onerosa, nei casi in cui non riesca ad essere onorata può comportare la cancellazione dall'ordine professionale e quindi di fatto l'impossibilità per il veterinario di lavorare".

Gestione separata Inps- Sempre a firma dei Senatori Catalfo e Puglia è stato presentato un ordine del giorno per impegnare il Governo a "pervenire ad una progressiva riduzione al 24 per cento dell'aliquota contributiva attualmente prevista dalla normativa vigente per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata presso l'lnps al fine di equiparare la contribuzione di tali lavoratori a quella di tutti gli altri lavoratori autonomi". E inoltre: a "incentivare la contribuzione volontaria permettendo ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata presso l'lnps di effettuare versamenti maggiorati, entro i limiti previsti dai massimali".

Accorpamento delle casse- "In Italia a fronte di una previdenza obbligatoria pubblica, gestita da un unico istituto, che garantisce circa 23 milioni di cittadini, ve ne è una privatizzata, suddivisa in 20 casse, per complessivi 1.648.000 professionisti iscritti obbligatoriamente alle rispettive casse di pertinenza". Cataldo e Puglia firmano un ordine del giorno per chiedere di accorpare "le 20 casse alle quali lo Stato delega la gestione dei lavoratori autonomi e che, tutte assieme, rappresentano un patrimonio di oltre 61 miliardi di euro, hanno differenti regole, differenti consigli di amministrazione, differenti investitori, differenti consulenti, differenti attuari, notevoli differenze degli emolumenti percepiti dagli amministratori delle casse stesse". L'impegno per il Governo è di "definire comuni regole organizzative e finanziarie per le casse previdenziali attualmente esistenti al fine di superare le attuali difformità organizzative e uniformare per tutti i cittadini il rendimento finale delle prestazioni pensionistiche". E inoltre, di "prevedere la trasformazione delle casse previdenziali in enti pubblici non economici e la graduale trasformazione ed accorpamento delle stesse in unico soggetto previdenziale, con previsione di una apposita disciplina di attuazione, determinante tipologia degli organismi di amministrazione e controllo nonché specifica parametrazione dei compensi retributivi degli incarichi di governo e dirigenza dell'ente".

Più certezze sul diritto alla riscossione dei compensi- Il DDL riconosce la difficoltà di molti professionisti ad incassare il compenso pattuito e introduce forme di garanzia (polizza) contro il rischio di insolvenza dei clienti. Il testo prevede la deducibilità integrale «degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà». Per rafforzare le tutele, il Sen Sergio Divina ha presentato un ordine del giorno, ritenendo che la deducibilità, sia pure integrale, "non riconosce un diritto della certezza del pagamento, ma piuttosto costringe il lavoratore autonomo e/o libero professionista a sostenere spese aggiuntive a quelle legate all'attività per lavorare in tranquillità". Di conseguenza, chiede al Governo di "prevedere, nelle more di attuazione del provvedimento, forme di garanzia della certezza dei pagamenti che non comportino esborsi in capo al lavoratore autonomo e/o libero professionista".

Crediti formativi non obbligatori per i liberi professionisti- Premesso che l'articolo 5 del disegno di legge disciplina la deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente, i Senatori Catalfo e Puglia hanno presentato un ordine del giorno che impegna il Governo, qualora fosse accolto, "a porre in essere iniziative normative volte a prevedere per tutti i liberi professionisti la non obbligatorietà del conseguimento di crediti formativi per l'esercizio della professione".

Deducibili anche le spese di viaggio e soggiorno per l'aggiornamento professionale- Durante la discussione in Commissione, il senatore ANGIONI (PD), ha presentato in Commissione l’emendamento 5.10, che consente la deducibilità, accanto alle spese di iscrizione a convegni e congressi, anche di quelle di viaggio e di soggiorno, ancorché in una misura limitata. "Il  lavoro autonomo - ha dichiarato- ha certamente sofferto della crisi assai più di quello del lavoro subordinato e necessita perciò di tutele specifiche tutele”. Numerosi senatori hanno presentato  modifiche al DDL che - a differenza di quanto accade oggi- riconosce la detraibilità fiscale delle sole spese di iscrizione agli eventi formativi. La formulazione dell'emendamento illustrato dal Sen Angioni- sottoscritta anche dal giuslavorista Ichino- recita: " All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dai seguenti periodi: ''I limiti di cui al precedente periodo non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico ed addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista''.

Responsabilità professionale-
Alcune proposte di emendamento introducono la prescrizione per l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno: il diritto al risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale del professionista, nelle sole ipotesi di danni lungo latenti, si prescrive in cinque anni dal giorno in cui l'evento dannoso si è manifestato».

Compenso manifestamente sproporzionato- Alcuni emendamenti sono tesi a modificare l'articolo 2233 del codice civile in materia di compensi del lavoratore autonomo e del professionista. Si popone di integrare l'articolo 2233 del Codice Civile rendendo 'nullo qualsiasi patto nel quale il compenso sia manifestamente sproporzionato all'opera prestata". Si presume manifestamente sproporzionata "la pattuizione di un compenso inferiore rispetto ai parametri ministeriali applicabili alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico o ai sensi dell'articolo 13 comma 6 della legge n. 247 del 2012 per la determinazione del compenso del professionista nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale".

Nullo il divieto di chiedere acconti- Prevista inoltre la nullità di "qualsiasi pattuizione che vieti al lavoratore autonomo ed al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che imponga loro l'anticipazione di spese per conto del cliente o ogni altra pattuizione che attribuisca alla parte verso cui il lavoratore autonomo o il professionista si obbligano vantaggi sproporzionati o impongano ingiustificati sacrifici rispetto alla quantità e la qualità del lavoro svolto o del servizio reso".

Irap e studi di settore- A firma del relatore del DDL 2233, Maurizio Sacconi, è stata presentata la proposta di articolo aggiuntivo "Delega al Governo in materia di revisione dell'imposizione sui redditi di lavoro autonomo". Il Governo viene delegato ad emanare , entro il 31 dicembre 2016, "le norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi di lavoro autonomo, tenendo conto del principio di cassa e di inerenza delle spese, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) definizione di autonoma organizzazione, sulla base di criteri oggettivi conformi ai più consolidati principi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti e degli artisti all'imposta regionale sulle attività produttive ( Irap); b) revisione degli studi di settore anche mediante la semplificazione degli adempimenti e con la previsione dell'eventuale esclusione per le tipologie di reddito di lavoro autonomo per le quali gli studi stessi non consentono un'adeguata rappresentazione dell'attività».

Semplificazione della normativa di salute e sicurezza degli studi professionali- Sempre a firma del Relatore una proposta di articolo aggiuntivo delega il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi "per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali".

Deduzione delle spese auto come per gli agenti di commercio-  La deduzione delle spese relative agli automezzi,utilizzati nell'esercizio dell'attività professionale autonoma, è oggetto di varie proposte emendative, tese a consentire al professionista di beneficiare della stessa percentuale di deduzione (articolo 164, comma 1, lettera b) secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986) prevista per gli esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. "Tenuto conto dello stretto rapporto di strumentalità tra l'utilizzo dell'autovettura e l'attività svolta".

Confidi- Il Senatore Pagano firma una proposta di articolo aggiuntivo per "migliorare l'accesso dei liberi professionisti al sistema di garanzie collettive rilasciato dai consorzi fidi", delegando il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi, abilitando gli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, " ad utilizzare i maggiori risparmi di gestione, le contribuzioni integrative e i maggiori rendimenti degli investimenti per sostenere l'attività dei consorzi fidi costituiti dalle organizzazioni del mondo professionale, attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni".

Certificazione delle competenze nell'ambito delle libere professioni -Sempre a firma del Sen Pagano si propone l'inserimento di un articolo aggiuntivo che permette agli Ordini professionali, previo parere vincolante del Ministero vigilante, di "certificare specifiche competenze acquisite in modo formale o informale nell'ambito delle rispettive professioni ordinistiche. L'accesso al percorso di certificazione delle competenze è libero, volontario e non comporta riserva di attività nei confronti dei soggetti che ottengono il rilascio della certificazione da parte degli Ordini o Collegi Professionali di appartenenza. I Consigli Nazionali degli Ordini e Collegi professionali possono a tal fine stipulare convenzioni con Università, fondazioni e strutture scientifiche di comprovata esperienza". Anche le associazioni delel professioni non regolamentate- purchè incluse nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 "possono certificare specifiche competenze acquisite in modo formale o informale nell'ambito delle rispettive professioni associate. L'accesso al percorso di certificazione delle competenze è libero, volontario e non comporta riserva di attività nei confronti dei soggetti che ottengono il rilascio della certificazione».

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2233

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2233

FASCICOLO COMPLETO DELLE PROPOSTE EMENDATIVE