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PARTITA IVA

Il Jobs Act per i liberi professionisti

Il Jobs Act per i liberi professionisti
Il riordino delle tipologie contrattuali previsto dal decreto attuativo del Jobs Act non cambia le norme-Fornero: i liberi professionisti iscritti all'Albo restano esclusi dal sospetto di falsa partita IVA e di subordinazione mascherata. Una conquista rivendicata da Confprofessioni che il Governo Renzi non ha messo in discussione.

Uno dei quattro decreti approvati dal Consiglio dei Ministri venerdì 20 febbraio contiene disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. Il decreto attua la legge n. 183 del 2014 (Jobs Act), riordina le tipologie contrattuali, interviene sui criteri di presunta subordinazione utilizzati per smascherare false partite IVA e rapporti di lavoro subordinato non dichiarati. Ma non modifica la norma Fornero che, dal 2012, esclude i liberi professionisti iscritti agli Ordini, con partita IVA, dagli accertamenti per sospetta subordinazione.

Revisione delle tipologie contrattuali - A partire dal 1° gennaio 2016 ai rapporti di collaborazione personali, continuativi e con contenuto ripetitivo saranno applicate le norme del lavoro subordinato. La norma   dovrà ricevere le osservazioni del Parlamento e tornare in CdM, ma quando sarà in vigore non potranno essere attivati nuovi contratti di collaborazione a progetto, mentre quelli già in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza. Le nuove regole interesseranno anche i lavoratori della pubblica amministrazione, ma a partire dal 1° gennaio 2017.

La disciplina che regge il rapporto di lavoro subordinato si applicherà, salvo alcune eccezioni, a tutte le collaborazioni in cui si concretizzano «prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro». Un rapporto di lavoro, compresa una collaborazione a partita Iva, che risponde a queste caratteristiche, dovrà essere trasformato secondo le regole del lavoro subordinato. Una regola che non varrà per le partite Iva dei liberi professionisti iscritti all'Ordine.

I professionisti- In linea con quanto aveva previsto la Riforma Fornero, ai rapporti di collaborazione personali, continuativi e con contenuto ripetitivo non si applica la disciplina del lavoro subordinato se si tratta di «collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali». La Riforma Fornero aveva stabilito l'esclusione dalla presunzione di subordinazione delle attività professionali che richiedono un'iscrizione ad un ordine professionale.

I criteri di presunta subordinazione fissati dalla Riforma Fornero resteranno in vigore per i contratti già in atto alla data di entrata in vigore del DLgs. Le tre condizioni che possono far presumere la prestazione di una partita IVA una co.co.co., riguardano le caratteristiche di: durata, fatturato e luogo della prestazione. Durata: collaborazione con uno stesso committente per un periodo superiore a 8 mesi all'anno, per 2 anni consecutivi; Fatturato: corrispettivo derivante dalla collaborazione superiore all'80% dei guadagni che il collaboratore ha totalizzato in un anno, purché tale condizione si verifichi per 2 anni solari consecutivi;
Luogo: disporre di una postazione fissa presso il committente. Al verificarsi di almeno due di tali condizioni, e salvo diversa prova fornita dal committente, si presume la presenza di una prestazione in monocommittenza, rispetto alla quale la legge ritiene verosimile, e dunque da accertare, la presenza di una collaborazione coordinata e continuativa. Ma tali criteri, come già confermato anche dall'INAIL, non si applicato alle partite IVA dei Liberi professionisti.

pdfSCHEMA_DI_DECRETO_-_RIORDINO_DELLE_TIPOLOGIE_CONTRATTUALI.pdf132.47 KB

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