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ORDINANZA

Utilizzo di uccelli da richiamo nell'attività venatoria

Utilizzo di uccelli da richiamo nell'attività venatoria
Considerata l'attuale situazione epidemiologica, il Ministero della Salute concede la deroga al divieto di utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attivita' venatoria, mediante l'adozione di adeguate misure di biosicurezza, come previsto dalla Commissione europea. Protocollo operativo.

Su tutto il territorio nazionale e' concessa la deroga al divieto di utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attivita' venatoria fino alla data del 31 dicembre 2015. Lo prevede l'Ordinanza 8 aprile 2014 del Ministero della Salute, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e in vigore dall'8 giugno scorso.  La deroga verrà immediatamente sospesa qualora dovessero mutare le
condizioni epidemiologiche che ne hanno permesso l'adozione.

Dal punto di vista epidemiologico l'utilizzo di volatili appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi nella pratica venatoria rappresenta un pericolo di introduzione dei virus influenzali dalle popolazioni selvatiche a quelle domestiche. Le specie appartenenti a tali ordini, infatti, risultano ampiamente recettive ai virus influenzali e, nel caso dei richiami, i soggetti utilizzati possono rivestire il ruolo di interfaccia ecologica per i virus influenzali, creando un ponte epidemiologico tra ambiente naturale e antropizzato con maggiori rischi di trasmissione dell'infezione al pollame.
La norma comunitaria attualmente in vigore prevede che gli Stati Membri possano decidere in merito all'utilizzo dei richiami vivi a seguito della valutazione del rischio e dell'attuazione di una serie di misure di controllo sia degli individui sia del loro stato sanitario.

La decisione 2006/574/CE del 18 agosto 2006, prorogata dalla Decisione 2009/818/CE, ha introdotto la possibilita' di derogare al divieto di utilizzo di richiami vivi mediante l'adozione di rigide misure di sorveglianza.
La situazione epidemiologica nazionale allo stato attuale puo' essere considerata favorevole per la concessione della deroga in questione nel rigoroso rispetto di quanto contenuto nella normativa europea.

La deroga e' pertanto ammessa alle condizioni- anagrafiche, sanitarie e di controllo-  fissate dal protocollo operativo di cui all'allegato A dell'ordinanza ministeriale. Fra queste, si prevede che i cacciatori siano dotati di un apposito documento che attesti la condizione sanitaria dei soggetti, sul quale vengano registrate tutte le movimentazioni e l'eventuale cessione a terzi e comunicate alla Provincia ai fini dell'aggiornamento della Banca Dati Nazionale. I Servizi veterinari e gli Enti competenti dei controlli sull'attivita' venatoria sono tenuti alla vigilanza della corretta attuazione delle norme sanitarie previste dal  protocollo. Le Regioni e le Province devono comunicare mensilmente al Ministero della Salute una relazione in merito alle misure di biosicurezza adottate.
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ORDINANZA 8 aprile 2014
Attuazione dell'articolo 1 della decisione di esecuzione della Commissione 2013/635/UE del 31 ottobre 2013 che proroga l'applicazione della decisione della Commissione europea 2005/734/CE del 19 ottobre 2005, recante deroga al divieto dell'utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attivita' venatoria, come modificata dalla decisione della Commissione europea 2006/574/CE del 18 agosto 2006.  (GU Serie Generale n.130 del 7-6-2014)