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CIRCOLARE DEL CNF

CNF: Non sanzionabile l'assenza del POS

CNF: Non sanzionabile l'assenza del POS
Il Consiglio Nazionale Forense fornisce una analisi giuridica delle nuove norme sulla tracciabilità dei pagamenti. Dal 30 giugno, tutti i professionisti devono  accettare pagamenti elettronici sopra i 30 euro se il cliente lo richiede. Per gli Avvocati, la legge ha introdotto un onere piuttosto che un obbligo. Cosa succede se non c'è il POS?

" A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231". Il dettato normativo è oggetto di una circolare del Consiglio Nazionale Forense, inoltrata in questi giorni agli iscritti. La nota firmata dal Presidente Guido Alpa affronta nodi e dubbi che circolano fra i professionisti, specie fra quelli che svolgono la professione presso il cliente o non sono dotati di uno studio o struttura fissa.

"Come appare evidente anche a prima lettura- si legge nella circolare- , la previsione corrisponde a chiari intendimenti di semplificazione e non stabilisce affatto che tutti i professionisti debbano dotarsi di POS, né che tutti i pagamenti indirizzati agli avvocati dovranno essere effettuati in questo modo a partire dalla data indicata, ma solo che, nel caso il cliente voglia pagare con una carta di debito, il professionista sia tenuto ad accettare tale forma di pagamento".

"In altre parole, salvi i limiti vigenti nell'ordinamento (perché previsti da altre fonti; si pensi ad esempio al divieto di pagamento in contanti oltre la soglia di mille euro, previsto dalla normativa antiriciclaggio, espressamente richiamata dalla disposizione in commento; cfr. art. 49, d. lgsl. 231/2007), la volontà della parti del contratto d'opera professionale (cliente ed avvocato) resta ancora il riferimento principale per la individuazione delle forme di pagamento. Ad esempio, i clienti che sono soliti effettuare i pagamenti tramite assegno o bonifico bancario potranno continuare a farlo".

"A ben vedere, dunque, la disposizione in parola introduce un onere, piuttosto che un obbligo giuridico, ed il suo campo di applicazione è necessariamente limitato ai casi nei quali saranno i clienti a richiedere all'avvocato di potersi liberare dall'obbligazione pecuniaria a proprio carico per il tramite di carta di debito. Ipotesi che, considerate le prassi in uso nei fori, per molti colleghi potrebbe anche non verificarsi mai. In ogni caso, qualora il cliente dovesse effettivamente richiedere di effettuare il pagamento tramite carta di debito, e l'avvocato ne fosse sprovvisto, si determinerebbe semplicemente la fattispecie della mora del creditore, che, come noto, non libera il debitore dall'obbligazione. Nessuna sanzione è infatti prevista in caso di rifiuto di accettare il pagamento tramite carta di debito".

L'obbligo di accettare pagamenti elettronici è stato oggetto di una battaglia giudiziaria, promossa dagli Architetti e bocciata dal TAR Lazio. Per i giudici infatti il dettato di legge non presenta nessun profilo di illegittimità. L'obiezione sui costi finanziari non è stata presa in considerazione dai giudici amministrativi.