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RESPINTO IL RICORSO

TAR conferma obbligo di accettare pagamenti POS

TAR conferma obbligo di accettare pagamenti POS
Il TAR Lazio non sospende l'obbligo di accettare pagamenti elettronici. Respinto il ricorso degli Architetti. Dal 30 giugno prossimo- indipendentemente dal fatturato- i professionisti dovranno adeguarsi: sopra i 30 euro, se il cliente vorrà pagare con il bancomat, non potranno rifiutarsi di accettare questa modalità di versamento.

POS installati e funzionanti a partire dal 30 giugno 2014. Con l'ordinanza n. 01932 del 30 aprile 2014, il TAR del Lazio ha infatti respinto il ricorso del Consiglio Nazionale degli Architetti, mirante a sospendere l'efficacia del Decreto ministeriale 24 gennaio 2014. Che la norma possa avere ricadute costose sui professionisti non è un problema del Tribunale Amministrativo. L'obiettivo del Ministero delle Finanze ha il suo scopo primario nel contrastare l'elusione e l'evasione fiscale e nell'incoraggiare a questo fine l'uso della moneta elettronica. Tanto basta a non rappresentare un problema di legittimità. Irrilevante l'argomentazione degli Architetti sulle possibili conseguenze contrattuali con i clienti, in caso di applicazione di sovrapprezzo della parcella a causa delle commissioni bancarie sopportate dal professionista gestore di POS.

La posizione del TAR Lazio -  Secondo il TAR, il ricorso - diretto all'annullamento del D.M. 24 gennaio 2014, attuativo di quanto disposto dal D.L. n. 179/2012- non può essere accolto, perchè la normativa rispetta i criteri direttivi fissati dalla fonte legislativa, che impone perentoriamente ed in modo generalizzato - anche ai professionisti- di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. La norma non viola alcun parametro di legittimità nè evidenzia eccesso di potere. Quanto al costo economico, a carico degli operatori, per il Tribunale "non è irreparabile".

La replica del Consiglio Nazionale degli Architetti - E' stata "negata solo la sospensiva, noi non demordiamo, attendiamo il giudizio di merito" replica il comunicato stampa con il quale il Presidente Leopoldo Freyrie precisa che la sentenza si limita a non concedere la sospensiva al Decreto ministeriale. "Sono sicuro", ha dichiarato Freyrie, "che quando i giudici amministrativi entreranno nel merito del provvedimento che abbiamo impugnato sapranno cogliere tutti quei profili di sua illegittimità che noi abbiamo con dovizia di argomentazione evidenziato". Il Consiglio Nazionale degli Architetti aggiunge: ""Riconfermiamo in tutto e per tutto le nostre posizioni: l'obbligo di utilizzo del POS da parte dei professionisti dal prossimo 30 giugno nulla ha a che fare con i principi di tracciabilità dei movimenti di denaro, realizzabili semplicemente con il bonifico elettronico configurandosi, invece, come una vera e propria gabella medioevale impropriamente e ingiustamente pagata a un soggetto privato terzo, le Banche, che - oltretutto - non svolgono alcun ruolo, nel rapporto tra Committente e Professionista".
Per gli Architetti si tratta di una "gabella medievale" a favore delle banche, che non svolgono nessun ruolo nel rapporto contrattuale  fra professionista e committente.

Entrata in vigore dell'obbligo- Per effetto del 'Milleproroghe', la decorrenza dell'obbligo è stata differita al 30 giugno 2014 (era il 1 gennaio 2014).

Il contante- Fermo restando il divieto - già introdotto dalle norme antiriciclaggio- di accettare contanti per somme oltre i 999,99 euro, il TAR del Lazio mantiene vigente il limite dei 30 euro: somme superiori- se il cliente vorrà regolarle con bancomat- dovranno essere obbligatoriamente riscosse dal professionista con il POS.

Senza soglia di fatturato- Il perimetro soggettivo dei destinatari dell'obbligo non contempla più - come nella prima fase transitoria della normativa- la soglia di fatturato oltre i 200mila euro. Inizialmente, infatti erano interessati solo gli operatori con questo volumi d'affari. Successivamente, il MEF ha lasciato cadere questo limite, sia per incoraggiare il ricorso diffuso ai pagamenti elettronici sia per la difficoltà dei clienti nel rapportarsi con il loro fornitore e nell'individuarne la soggettività impositiva.

I costi- Con il Decreto 51/2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo scorso) il Ministero delle Finanze ha dettato misure per ridurre le commissioni sulle transazioni, valevoli dal 29 luglio prossimo. Con questo decreto si è determinato un disallineamento temporale sulla vigenza dell'obbligo che scatterà un mese prima, appunto il 30 giugno di quest'anno. Inoltre gli interventi del MEF per il contenimento delle commissioni, sono rivolti in particolare ai pagamenti al di sotto dei 30 euro, per i quali sarà ancora possibile accettare il contante.

Il quadro normativo e regolamentare potrebbe perfezionarsi con un ulteriore intervento del MEF, volto a risolvere il disallineamento fra le date del 30 giugno e del 29 luglio 2014.

Le tappe normative dell'obbligo
-DL 179/2012 (articolo 15, comma 4 e 5) (Decreto Crescita)
-DL 150/2013 ( art. 9, comma 15-bis Milleproroghe)
-Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 24 gennaio 2014 Definizioni e ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito (GU Serie Generale n.21 del 27-1-2014)
-Decreto MEF n. 51 del 31 marzo 2014 Regolamento sulle commissioni applicate alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento