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SULLA GUCE

Pet nella UE: nuovo Regolamento e nuova Direttiva

petpassport gattorSono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE i nuovi provvedimenti per la movimentazione e gli scambi degli animali da compagnia. Norme semplificate per i proprietari  in viaggio per motivi non commerciali. Deroghe e norme più chiare anche per la profilassi antirabbica. Più chiara la differenza fra viaggio e transazione economica. Protezione al trasporto.
Cani, gatti e furetti che varcano i confini nazionali e intracomunitari avranno nuove norme di riferimento. La differenza starà nello scopo degli spostamenti: i movimenti a carattere non commerciale (viaggio al seguito del proprietario) e gli spostamenti di tipo commerciale, per scambi (intracomunitari) o importazione (UE-PaesiTerzi). Con riferimento ai primi, un nuovo Regolamento abrogherà l'attuale Regl 998/2003; per quanto riguarda, invece, gli scambi e le importazioni, saranno introdotte alcune modifiche alla Direttiva di riferimento, la Direttiva 92/65/CEE.

I provvedimenti pubblicati oggi sulla GUCE e che modificano il quadro comunitario sono:

-Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (1)
(In vigore. Si applica a decorrere dal 29 dicembre 2014).

Fra le novità, l'autorizzazione di deroga alla vaccinazione antirabbica per cani, gatti e furetti: gli Stati membri possono autorizzare i movimenti a carattere non commerciale nel proprio territorio da un altro Stato membro di cani, gatti e furetti che abbiano meno di dodici settimane e non siano stati vaccinati contro la rabbia; oppure tra dodici e sedici settimane e siano stati vaccinati contro la rabbia, ma non adempiano ancora ai requisiti di validità.L'autorizzazione essere concessa soltanto se il proprietario o la persona autorizzata forniscono una dichiarazione firmata attestante che dalla nascita sino al momento del movimento a carattere non commerciale gli animali da compagnia non hanno avuto contatti con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia; oppure gli animali da compagnia sono accompagnati dalla madre, da cui sono ancora dipendenti, e il documento identificativo che accompagna la madre attesta che, prima della loro nascita, la madre è stata sottoposta a vaccinazione antirabbica conforme ai requisiti di validità.
Una ulteriore deroga alla vaccinazione antirabbica per cani, gatti e furetti potrà essere prevista per i movimenti diretti a carattere non commerciale tra Stati membri o loro parti su domanda congiunta degli Stati membri interessati. Sarà la Commissione a stilare l'elenco di Stati membri autorizzati a concludere accordi reciproci in deroga.
Le deroghe sono motivate dall'esigenza di non ostacolare – attraverso misure sanitarie non strettamente necessarie- la libertà di circolazione dei cittadini: l'applicazione delle misure sanitarie preventive deve essere giustificata in quanto necessaria. ( v. Nuovo Pet Passport)

-Direttiva 2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti.
(In vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea)

Cani gatti e furetti oggetto di transazioni commerciali dovranno essere sottoposti ad un esame clinico effettuato entro le 48 ore precedenti alla loro spedizione da un veterinario abilitato dall'autorità competente; essere muniti, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, di un certificato sanitario. L'esperienza derivata dall'applicazione della direttiva 92/65/CEE ha dimostrato che gli operatori hanno difficoltà a rispettare le norme di cui alla medesima direttiva che richiedono di sottoporre gli animali ad un esame clinico 24 ore prima della loro spedizione. Le raccomandazioni dell'organizzazione mondiale per la salute animale relative alle importazioni di cani e gatti prevedono che gli animali siano sottoposti ad un esame clinico 48 ore prima della loro spedizione. (v. Scambi e importazioni nella UE di cani, gatti e furetti)