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NORME SANITARIE

Scambi e importazioni nella UE di cani, gatti e furetti

Scambi e importazioni nella UE di cani, gatti e furetti
In arrivo modifiche alle norme sanitarie che regolano gli scambi e le importazioni  di cani, gatti e furetti.  Esteso a 48 ore il termine stabilito per l'esame clinico, conformemente alla raccomandazione dell'organizzazione mondiale per la salute animale. Inserito un riferimento esplicito al Reg (CE) n. 1/2005, applicabile agli scambi di cani, gatti e furetti.
Cani, gatti e furetti che varcano i confini nazionali e intracomunitari avranno nuove norme di riferimento. La differenza starà nello scopo degli spostamenti: i movimenti a carattere non commerciale (viaggio al seguito del proprietario) e gli spostamenti di tipo commerciale, per scambi (intracomunitari) o importazione (UE-PaesiTerzi). Con riferimento ai primi, un nuovo Regolamento abrogherà l'attuale Regl 998/2003; per quanto riguarda, invece, gli scambi e le importazioni, saranno introdotte alcune modifiche alla Direttiva di riferimento, la Direttiva 92/65/CEE.

Per formare oggetto di scambi, i gatti, i cani e i furetti dovranno in primo luogo soddisfare le condizioni valevoli per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia. Si tratta dei nuovi requisiti che porteranno all'abrogazione dell'attuale Reg 998/2003 (pet passport).

In secondo luogo- è questa la maggiore modifica alla Direttiva 92/65/CEE-  cani gatti e furetti oggetto di transazioni commerciali dovranno essere sottoposti ad un esame clinico effettuato entro le 48 ore precedenti alla loro spedizione da un veterinario abilitato dall'autorità competente; essere muniti, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, di un certificato sanitario. L'esperienza derivata dall'applicazione della direttiva 92/65/CEE ha dimostrato che gli operatori hanno difficoltà a rispettare le norme di cui alla medesima direttiva che richiedono di sottoporre gli animali ad un esame clinico 24 ore prima della loro spedizione. Le raccomandazioni dell'organizzazione mondiale per la salute animale relative alle importazioni di cani e gatti prevedono che gli animali siano sottoposti ad un esame clinico 48 ore prima della loro spedizione. È pertanto opportuno portare a 48 ore il termine stabilito nella direttiva 92/65/CEE e modificare la direttiva di conseguenza.

Il certificato dovrà essere conforme al modello previsto all'allegato E, parte 1, e dovrà essere firmato da un veterinario ufficiale il quale attesta che il veterinario abilitato dall'autorità competente ha documentato nella sezione pertinente del documento di identificazione, l'esame clinico dal quale è emerso che, al momento dell'esame, gli animali erano nelle condizioni di affrontare il viaggio previsto per il loro trasporto a norma del regolamento (CE) n. 1/2005. Analoga previsione è stabilita per l' importazione.

Viene infine inserito nella Direttiva 92/65/CEE un riferimento al Regolamento 1/2005, precisamente nell'articolo 10 della direttiva 92/65/CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili agli scambi di cani, gatti e furetti.

Le modifiche in questione sono contenute in una proposta della Commissione Europea e approvate dal Parlamento Europeo il 23 maggio scorso.