• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31295
TESTO CONSOLIDATO

Nuovo Pet Passport, deroga all’antirabbica e nuovi pets

Nuovo Pet Passport, deroga all’antirabbica e nuovi pets
Pubblicato il testo approvato a Strasburgo che modificherà le norme di viaggio con gli animali da compagnia.
Dopo la risoluzione approvata nei giorni scorsi, la Commissione Europea riceve dal Parlamento Europeo, il placet a modificare le regole per i movimenti a scopi non commerciali degli animali da compagnia e ad abrogare di conseguenza l'attuale Reg 998/2003.

Fra le novità contenute nel testo consolidato, l'autorizzazione di deroga alla vaccinazione antirabbica per cani, gatti e furetti alle nuovo condizioni disposte (articoli 7 e 11): gli Stati membri possono autorizzare i movimenti a carattere non commerciale nel proprio territorio da un altro Stato membro di cani, gatti e furetti che abbiano meno di dodici settimane e non siano stati vaccinati contro la rabbia; oppure tra dodici e sedici settimane e siano stati vaccinati contro la rabbia, ma non adempiano ancora ai requisiti di validità (Allegato III, punto 2, lettera d).
L'autorizzazione essere concessa soltanto se il proprietario o la persona autorizzata forniscono una dichiarazione firmata attestante che dalla nascita sino al momento del movimento a carattere non commerciale gli animali da compagnia non hanno avuto contatti con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia; oppure gli animali da compagnia sono accompagnati dalla madre, da cui sono ancora dipendenti, e il documento identificativo che accompagna la madre attesta che, prima della loro nascita, la madre è stata sottoposta a vaccinazione antirabbica conforme ai requisiti di validità.
Una ulteriore deroga alla vaccinazione antirabbica per cani, gatti e furetti potrà essere prevista per i movimenti diretti a carattere non commerciale tra Stati membri o loro parti su domanda congiunta degli Stati membri interessati. Sarà la Commissione a stilare l'elenco di Stati membri autorizzati a concludere accordi reciproci in deroga.
Le deroghe sono motivate dall'esigenza di non ostacolare – attraverso misure sanitarie non strettamente necessarie- la libertà di circolazione dei cittadini: l'applicazione delle misure sanitarie preventive deve essere giustificata in quanto necessaria.

Vengono ricompresi fra gli animali da compagnia anche specie diverse da cane, gatto e furetto, in base ad una classificazione diversa da quella prevista dal Reg 998/2003: il Parlamento e la Commissione ritengono infatti  necessario definire un quadro giuridico per le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di specie non affette da rabbia, o che non hanno alcuna rilevanza epidemiologica per quanto riguarda la malattia, alle quali, se non fossero tenute come animali da compagnia, si applicherebbero altri atti giuridici dell'Unione, comprese quelle relative agli animali destinati alla produzione di alimenti.

Tali specie sono (Allegato I- Parte B): Invertebrati (escluse le api e i bombi contemplati dall'articolo 8 della direttiva 92/65/CEE e i molluschi e i crostacei); Animali acquatici ornamentali quali definiti all'articolo 3, lettera k), della direttiva 2006/88/CE); Anfibi, Rettili e Uccelli (esemplari di specie avicole diverse da quelle di cui all'articolo 2 della direttiva 2009/158/CE); Mammiferi: roditori e conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare e definiti «lagomorfi» nell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004.

Queste specie potranno rientrare tra gli animali da compagnia movimentati a scopo non commerciale e dovranno soddisfare tutte le condizioni seguenti: sono marcati o descritti conformemente ai requisiti adottati conformemente a ll'articolo 17, paragrafo 2; b) sono conformi alle misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse dalla rabbia; c) sono accompagnati da un documento di identificazione debitamente compilato rilasciato da un veterinario autorizzato ("qualsiasi veterinario autorizzato dall'autorità competente a svolgere specifiche attività conformemente al presente regolamento o ad atti adottati ai sensi del presente regolamento").

Prevista anche una eccezione al numero massimo di animali: non sarà consentito passare i confini con più di cinque animali, per impedire o scoraggiare qualsiasi abuso della normativa per fini commerciali, tuttavia, i proprietari possono essere esentati qualora dimostrino che stanno prendendo parte a un concorso, una mostra, un evento sportivo o altri eventi ricreativi (ad esempio una squadra di cani da slitta).