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DDL SEMPLIFICAZIONI

Fisco: le stp come le associazioni professionali

Fisco: le stp come le associazioni professionali
Alle società tra professionisti si applica, anche ai fini Irap, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche. Il Consiglio dei Ministri ha definito il regime fiscale delle stp superando la principale incertezza e lo scarso appeal del diritto societario rivolto alle libere professioni intellettuali. Sarà reddito da lavoro autonomo.

Le società tra professionisti sono state per la prima volta disciplinate con la Legge di stabilità 2012 (n. 183/2011). Dopo il regolamento attuativo del nuovo diritto societario, restava da risolvere il nodo fiscale.  La norma contenuta nel Ddl-semplificazioni approvato ieri dal Consiglio dei Ministri è volta a completare il quadro regolamentare di uno strumento giuridico che non è decollato fra i professionisti.

Il reddito prodotto dalle stp, a prescindere dalla forma giuridica adottata, seguirà le stesse regole di quello prodotto dagli studi associati: reddito da lavoro autonomo, determinato con criterio di cassa. Spiega il quotidiano specializzato Italia Oggi che "l'imposizione si avrà in capo ai soci, che riceveranno per trasparenza i profitti in proporzione alle quote di partecipazione. L'Irap, invece, sarà dovuta dalla stp.

Le disposizioni fiscali, approvate ieri, riflettono le prime indicazioni dell'Agenzia delle Entrate; così nel testo uscito da Palazzo Chigi:

(Articolo 26- punto 2 del Ddl semplificazioni) - Alle società costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, indipendentemente dalla forma giuridica, si applica, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 917.

Secondo le anticipazioni della stampa specializzata, per l'Agenzia delle Entrate la fattura emessa dalla società sarà, inoltre, gravata dal contributo integrativo che una volta incassato andrà versato alla cassa di previdenza di categoria. La quota di utile incassata dall'eventuale socio non professionista seguirà invece un doppio binario: se si tratta di un soggetto non imprenditore, si resterà nel campo del lavoro autonomo, con applicazione dell'Irpef; per il socio imprenditore, l'utile (o perdita) ottenuto dalla partecipazione nella Stp si cumulerà al proprio reddito d'impresa, secondo le regole della trasparenza fiscale.

Sotto il profilo previdenziale, l'Enpav si è già espresso indicando l'esigenza di evitare regimi che potessero favorire l'elusione contributiva: "Per i soci professionisti (che a vario titolo pongono in essere un'attività specifica e tipica nella società) devono trovare applicazione, in analogia a quanto già previsto ad esempio per la società tra avvocati, obblighi contributivi  verso la propria Cassa"- si legge su 30giorni. "Tali obblighi colpiscono tutti i
redditi derivanti dalla partecipazione (tanto quelli per le attività professionali svolte che quelli derivanti da attività amministrative) con obbligo di assoggettare anche a contributo integrativo i corrispettivi della società.

Con l'entrata in vigore della nuova disciplina, gli ordini dovranno istituire all'interno dei propri albi una sezione speciale dove iscrivere le Stp dopo il passaggio dal registro delle imprese. La Fnovi ha diramato istruzioni in tal senso agli Ordini Provinciali.