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GIUDICE DI PACE

Farmaco sbagliato: concorso di colpa per il proprietario

Farmaco sbagliato: concorso di colpa per il proprietario
Antinfiammatorio contro antibiotico. Il farmacista si sbaglia. Il proprietario non se ne accorge e segue scrupolosamente la prescrizione e i dosaggi del medico veterinario. Il cane muore. Per il giudice di pace c'è concorso di colpa: doveva consultare il bugiardino. No al danno non patrimoniale per la perdita dell'animale d'affezione.

Errore professionale? La consegna del farmaco sbagliato da parte del farmacista costa la vita ad un cane. Per il Giudice di Pace di Monza non è pacifico il nesso causale tra la condotta e l'evento infausto e sulle responsabilità vuole vederci più chiaro. Così, l'11 marzo scorso - sentite le parti-  ha svolto alcune considerazioni sul concorso di colpa e sulla perdita dell'animale d'affezione, con tesi che non depongono a favore del proprietario. Il farmacista non nega l'accaduto e offre le sue spiegazioni sull'involontario scambio di confezioni. Ma il Giudice di Pace si appunta sul comportamento del proprietario.

Una settimana dopo il ritiro del farmaco sbagliato, il cane era in fin di vita "per la prolungata assunzione in dosi massicce di antinfiammatorio". Il proprietario aveva infatti seguito scrupolosamente le indicazioni del medico veterinario somministrando diligentemente il medicinale al cane.

Il Giudice di Pace rimarca che sia passata una settimana di tempo, prima di aver portato il cane alla clinica veterinaria per tentare di salvargli la vita e considera "per certo imputabile un concorso di colpa per quanto malauguratamente accaduto". Il proprietario ha infatti  proseguito a somministrare al suo cane l'antinfiammatorio- due volte al giorno per sette giorni- senza mai accorgersi dell'infausto scambio avvenuto alla farmacia. Eppure le confezioni dei due preparati sono molto differenti tra loro".

Per il Giudice in questa situazione "è legittimo individuare un concorso ai sensi dell'articolo 1227 del Codice Civile nella produzione del danno, riferibile alla condotta negligente (del proprietario, ndr), il quale non ha controllato che il preparato che stava somministrando al suo cane fosse conforme a quello prescrittogli". Richiamandosi ad una precedente sentenza del Tribunale di Varese, il Giudice di Pace considera come "condotta certamente esigibile" e "indipendentemente dalle indicazioni ricevute dal medico e dal farmacista" quella di consultare sempre il bugiardino prima dell'assunzione o della somministrazione di qualsiasi farmaco". Se il proprietario avesse fatto questa verifica, si sarebbe accorto che il medicinale vendutogli non era l'antibiotico prescritto dal veterinario, bensì un antinfiammatorio ad uso umano e sospesone l'uso avrebbe salvato la vita del suo cane".

Quanto al danno esistenziale "dal punto di vista strettamente giuridico" la domanda di risarcimento va rigettata in quanto non rientrante fra le tutele costituzionali dell'articolo 2 e, sopratutto, serve la perizia di un medico legale per stimare la percentuale di invalidità derivata dalla morte del cane.  Anche sul rimborso delle spese veterinarie sostenute per tentare di salvare l'animale, il responso del Giudice di Pace non è stato favorevole.