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SOCIETA TRA PROFESSIONISTI

STP un altro tassello nella riforma delle professioni

STP un altro tassello nella riforma delle professioni
Si chiude  il cerchio delle Società tra professionisti. Nei giorni scorsi la Corte dei Conti ha registrato lo schema di regolamento del Ministero della Giustizia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, inserendo un nuovo tassello nella riforma delle professioni.

L'iter del regolamento sulle Società tra professionisti è iniziato con la Legge183/2011 – Legge di stabilità per il 2012, e con il decreto liberalizzazioni, convertito dalla Legge 27/2012 che ha abolito le tariffe professionali e ha disegnato un nuovo quadro per l'attività dei professionisti.

Il nuovo modello di società si basa sulla trasparenza e sulla concorrenza. Dopo essersi rivolto alla Stp, il cliente ha infatti la possibilità di scegliere il professionista a cui affidare l'incarico. Sono inoltre previsti dei limiti di capitale e dei paletti nelle iscrizioni. Ogni socio può quindi iscriversi ad una sola Stp, mentre la quota maggioritaria di capitale sociale deve essere detenuta dai soci professionisti. Restano estranei al decreto per la mancanza di riferimenti nella normativa primaria i profili fiscale e previdenziale. Per questi aspetti si farà affidamento sull'interpretazione amministrativa.

Obblighi di trasparenza - I professionisti devono informare il cliente con un atto scritto di tutti gli aspetti che riguardano lo svolgimento dell'incarico, dandogli la possibilità di scegliere il professionista cui affidare il lavoro e mettendolo al corrente dell'eventuale presenza di conflitti di interesse. Vanno comunicati al cliente anche eventuali sostituzioni del professionista che svolge l'incarico, la presenza di ausiliari e l'elenco dei soci con finalità di investimento.

Formazione della Stp - La Stp può essere costituita secondo i modelli societari previsti dal Codice Civile e avere per oggetto sociale l'esercizio diuna o più attività professionali per le quali è prevista l'iscrizione in ordini o albi. È ammessa la presenza di società multidisciplinari per l'esercizio di più attività professionali, che devono iscriversi nell'albo previsto per l'attività che riveste un ruolo prevalente all'interno della società. Se non è indicata un'attività prevalente, la società può iscriversi in più albi.

Modalità di iscrizione in albi e registri delle imprese- La domanda di iscrizione deve essere presentata al consiglio dell'ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società tra professionisti, allegando l'atto costitutivo e lo statuto della società in copia autentica, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese e il certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'ordine o il collegio cui è rivolta la domanda.
Se la Stp non risulta idonea all'iscrizione, prima di procedere al diniego il consiglio dell'ordine o del collegio professionale segnala le motivazioni al rappresentante legale della società, che può presentare le proprie osservazioni entro dieci giorni. La Stp deve inoltre essere iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese.

Requisiti di idoneità - I soci della Stp devono possedere requisiti di onorabilità, non aver riportato condanne e non essere stati cancellati dal proprio albo per motivi disciplinari. Ogni socio può partecipare ad una sola Stp o società multidisciplinare all'interno della quale i professionisti devono detenere i due terzi del capitale sociale.

Le regole stabilite per le Società tra professionisti non valgono per le associazioni professionali né per le Stp costituite secondo modelli precedenti.