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MALTRATTAMENTO, INTERPRETAZIONE DELLA CASSAZIONE

MALTRATTAMENTO, INTERPRETAZIONE DELLA CASSAZIONE
Confermando la punibilità del proprietario che lega il cane ad una catena troppo corta e in ambiente insalubre, la Corte di Cassazione ha fornito un interpretazione del reato penale di maltrattamento animale, distinguendo tra "dolo generico" e "dolo specifico", condotta "per crudeltà" e condotta "senza necessità".

La Corte di Cassazione, con una sentenza del 6 luglio 2011, ha confermato la condanna a 5mila euro di multa nei confronti di 67enne di Mondovì che teneva i suoi tre cani legati a una catena troppo corta, legata a mezzi in disuso e senza protezione, in un ambiente fangoso contaminato dalla presenza di rifiuti. Gli animali presentavano lesioni a causa della catena, ma anche ferite agli arti a causa della presenza di rifiuti ferrosi.

La Suprema Corte, che ha invitato al rispetto delle caratteristiche dell'animale, si è espressa sul precedente giudizio del Tribunale che il proprietario aveva impugnato per erronea interpretazione dell'articolo 544-ter comma 1 del Codice Penale. Il Tribunale riteneva che dalle risultanze processuale emergesse la prova del reato ascritto sia sotto il profilo oggettivo (le condizioni degli animali a seguito di sopralluogo) che soggettivo ( il proprietario "aveva incrudelito senza ragione sui poveri animali", benchè l'imputato si fosse difeso adducendo un infortunio fisico che gli causava difficoltà nei movimenti).

"Quanto all'aspetto soggettivo (C.p. art. 544-ter), - hanno motivato gli Ermellini - la fattispecie di maltrattamento configura un reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale è tenuta per crudeltà, mentre configura un reato a dolo generico quando la condotta è tenuta senza necessità".

Nel caso in esame, la Cassazione ha confermato la condanna nel senso del dolo specifico per crudeltà: le menomazioni di salute erano temporanee e non c'erano le condizioni per ritenere che la condizione di maltrattamento fosse indotta da altre circostanze di rango superiore (evitare un pericolo, evitare un danno a cose o persone).

(C.p. art. 544-ter ) Maltrattamento di animali.
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Allegati
pdf IL TESTO DELLA SENTENZA.pdf