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CARNI E LATTE: DECRETO MIPAAF PER ORIGINE IN ETICHETTA

CARNI E LATTE: DECRETO MIPAAF PER ORIGINE IN ETICHETTA
Il Ministro delle Politiche Agricole Saverio Romano ha firmato il decreto per l'indicazione in etichetta dell'origine per i prodotti alimentari. Denuncia automatica e rintracciabilità obbligata i prodotti interessati dal provvedimento, che verrà subito notificato all'Unione europea. Il testo dello schema di decreto firmato dal Ministro Romano.

Il Ministro delle Politiche Agricole Saverio Romano ha firmato il decreto "Coordinamento delle disposizioni attuative della Direttiva 2004/41/CE con la normativa vigente in materia di alimenti e mangimi e con i regolamenti
(CE) nn. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 e 183/2005".

Il decreto disciplina l'apposizione in etichetta dell'indicazione dell'origine per i prodotti alimentari. I prodotti interessati dal provvedimento - che verrà subito notificato all'Unione europea - sono l'olio di oliva, le carni bovine e avicole, il miele, il latte fresco e la passata di pomodoro.

"Con questo provvedimento - ha spiegato il Ministro - si garantisce il rispetto della volontà del Legislatore nazionale e comunitario che, per molteplici prodotti alimentari, prevede l'obbligo di informare il consumatore sull'origine del prodotto stesso".

"Questo decreto metterà tutti i consumatori nelle condizioni di sapere quello che comprano. Almeno per quanto riguarda i prodotti per i quali è già obbligatoria l'indicazione d'origine in etichetta. È stato uno dei primi impegni che ho preso quando ho assunto l'incarico di Ministro e sono fiero di aver portato a casa questo risultato".

REQUISITI MINIMI DI RINTRACCIABILITÀ DA SODDISFARE- Fermo restando l'applicazione di disposizioni specifiche in materia di rintracciabilità, gli operatori del settore alimentare devono conservare le seguenti informazioni:
a. nome, indirizzo del fornitore e identificazione del materiali e dei prodotti forniti;
b. nome, indirizzo del cliente, diverso dal consumatore finale, e Identificazione del prodotti consegnati;
c. data della transazione o della consegna;
d. volume, se del caso, o quantità dei materiali e del prodotti forniti.

Nel caso in cui sia conservata la stampa del registri di rintracciabilità, questi devono riportare già la data e l'ora dilla consegna, nonché il nome e l'indirizzo del fornitore e del cliente. In caso contrario, deve essere specificamente registrata la data, nonché l'ora se viene effettuata più di un'erogazione o di una consegna in un determinato giorno. Sebbene non sia obbligatorio, è altresì molto utile conservare i dettagli di qualsiasi numero di riferimento o di partita per consentire l'identificazione del prodotto.

"Con le nuove disposizioni - ha aggiunto - si cancella ogni possibile dubbio sulla necessità di apporre sulle confezioni indicazioni chiare e facilmente leggibili, dando la possibilità a tutti i consumatori di operare scelte pienamente consapevoli".
Il Ministro ha quindi evidenziato: "Insieme alla filiera, che ha condiviso il provvedimento a larghissima maggioranza, abbiamo ritenuto necessario un intervento normativo che introducesse criteri oggettivi per determinare la leggibilità di informazioni obbligatorie, che allo stato attuale sono talvolta celate a dispetto del diritto del consumatore ad una corretta informazione".

Allegati
pdf LO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO.pdf