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TESSILE, IN ETICHETTA PARTI DI ORIGINE ANIMALE

TESSILE, IN ETICHETTA PARTI DI ORIGINE ANIMALE
«Parti non-tessili di origine animale»: sarà questa la denominazione adottata per indicare l'uso di pellicce e pellame nei prodotti tessili. Qualunque utilizzo di materiali derivati da parti animali dovrà essere chiaramente indicato sulle etichette dei prodotti tessili. Nuove regole approvate dal Parlamento Europeo.

Con le nuove norme in materia di etichettatura tessile approvate dal Parlamento, i consumatori europei non rischieranno più di acquistare inavvertitamente abiti contenenti pelliccia o pelle.

Qualunque utilizzo di materiali derivati da parti animali dovrà infatti essere chiaramente indicato sulle etichette dei prodotti tessili. «Parti non-tessili di origine animale»: sarà questa la denominazione adottata per indicare l'uso di pellicce e pellame nei prodotti tessili.

Il Parlamento ha approvato l'accordo in seconda lettura, raggiunto con il Consiglio prima di Pasqua, sulle modifiche del regolamento sull'etichettatura dei prodotti tessili. La nuova legislazione dovrebbe assicurare una più rapida introduzione di fibre nuove e prodotti innovativi sul mercato.

La pelliccia - speiga una nota del Parlamento Europeo- è spesso usata come guarnizione in indumenti relativamente poco costosi e spesso è difficile per i consumatori distinguere tra una pelliccia vera e di buona qualità e una pelliccia falsa.

Dopo l'approvazione della plenaria, le nuove regole sull'etichettatura dovranno essere formalmente sottoscritte dagli Stati membri. Il regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale europea. Per i nuovi requisiti di etichettatura, così come per le norme sull'etichettatura delle parti in pelle, ci sarà da aspettare un periodo di transizione di due anni e mezzo, per dare alle aziende il tempo di adeguarsi.

Allegati
pdf IL TESTO APPROVATO DAL PARLAMENTO EUROPEO.pdf