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QUOTE LATTE, DALLA CASSAZIONE UNO STOP ALLE MULTE

QUOTE LATTE, DALLA CASSAZIONE UNO STOP ALLE MULTE
Non si può multare l'azienda che acquista il latte per non avere, in alternativa alla trattenuta, assunto adeguate forme di garanzia nei confronti dei produttori che hanno superato la loro quota di competenza. Per la Cassazione gli acquirenti hanno la mera facoltà di trattenere di trattenere il prelievo supplementare sul prezzo del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Stop alle multe per la società che acquista il latte e non effettua le trattenute sul prezzo dei conferimenti che risultino eccedenti rispetto alle quote assegnate a ciascun produttore.

Quella di trattenere il prelievo supplementare sul prezzo è
una mera facoltà e non un obbligo: non si può multare l'acquirente, dunque, per non aver effettuato la trattenuta. Ma se la trattenuta è libera, laddove l'acquirente eserciti la facoltà riconosciuta dalla legge risulta poi obbligato al versamento entro il termine fissato dalla normativa. E se non ottempera tempestivamente paga una sanzione amministrativa pari al prelievo supplementare. È quanto emerge da due sentenze emesse il 28 aprile 2011 dalla seconda sezione civile della Cassazione. E la spiegazione sta in altre due sentenze: una delle Sezioni unite civili (la 26434/06), l'altra della Corte di giustizia europea (29 aprile 1999).

In sintesi: il regolamento 3950/1992 del Consiglio Ce va interpretato che gli acquirenti hanno la mera facoltà di trattenere di trattenere il prelievo supplementare sul prezzo del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Se dunque è
escluso qualsiasi obbligo in tal senso, non si può multare l'azienda che acquista il latte per non avere, in alternativa alla trattenuta, assunto adeguate forme di garanzia nei confronti dei produttori che hanno superato la loro quota di competenza. L'obbligo riguarda tuttavia il versamento successivo alla trattenuta entro il termine previsto. (fonte: cassazione.net)

Allegati
pdf LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE SULLE QUOTE LATTE.pdf