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DICHIARAZIONE IVA, OBBLIGO DALLA PRIMA PARCELLA

DICHIARAZIONE IVA, OBBLIGO DALLA PRIMA PARCELLA
Irrilevante per il calcolo del volume d'affari il momento della prestazione. Il volume d'affari dal quale scatta per il professionista l'obbligo della dichiarazione non scatta da quando inizia l'attività ma da quando percepisce la parcella. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con una sentenza del 20 aprile 2011.

Irrilevante per il calcolo del volume d'affari il momento della prestazione. Il volume d'affari dal quale scatta per il professionista l'obbligo della dichiarazione non scatta da quando inizia l'attività ma da quando percepisce la parcella.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione con una sentenza del 20 aprile 2011. In particolare la sezione tributaria ha ricordato che "in tema di I.V.A., il terzo comma dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, disponendo che le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo, pone una presunzione assoluta di corrispondenza tra la data della sua percezione e la data di esecuzione della prestazione cui il corrispettivo si riferisce, per cui, ogni qual volta si debba individuare quando una determinata prestazione di servizi è stata effettuata, non rileva accertare la data nella quale storicamente la medesima sia stata eseguita, bensi' (salvo il caso di precedente emissione di fattura) quella di percezione del relativo corrispettivo".

Pertanto, anche al fine di stabilire se sia stato o meno raggiunto dal contribuente (in questo caso un medico), in un determinato arco di tempo, un certo volume d'affari da cui derivi l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale per l'assoggettamento ad I.V.A., "il volume d'affari deve essere calcolato in relazione alla data di pagamento dei corrispettivi e non già a quella di effettiva esecuzione delle prestazioni professionali svolte".

Allegati
pdf LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE.pdf