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OBIEZIONE DI COSCIENZA ALLA FACOLTA’ DI MILANO

OBIEZIONE DI COSCIENZA ALLA FACOLTA’ DI MILANO
La Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Milano non prevede l'impiego della sperimentazione animale. Gli studenti che desiderano dichiarare la propria obiezione di coscienza alla sperimentazione animale lo possono fare in qualsiasi momento del percorso universitario. Possono fare eccezione le scuole di specializzazione e gli argomenti delle tesi.

Gli studenti della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Milano che desiderano dichiarare la propria obiezione di coscienza alla sperimentazione animale lo possono fare in qualsiasi momento del percorso universitario e lo devono fare utilizzando il modulo appositamente predisposto.

La Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Milano non prevede l'impiego della sperimentazione animale nell'ambito degli insegnamenti dei diversi corsi di laurea. Per questo motivo, per quanto riguarda la didattica nei diversi corsi di laurea, non sussistono i presupposti per l'applicazione della legge n. 413 del 12 ottobre 1993 "Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale".

Diverso è il caso di alcune scuole di specializzazione, e inoltre delle tesi (di laurea, dottorato) che potrebbero essere sviluppate nell'ambito di una ricerca che include la sperimentazione con impiego di animali. In caso di obiezione di coscienza, resta inteso che lo sviluppo di tali tesi dovrà essere valutato preventivamente con il docente relatore, al fine di verificare la compatibilità dell'esercizio di obiezione di coscienza con gli obiettivi delle tesi stesse. Resta inoltre inteso che lo studente ha sempre la possibilità di sviluppare una tesi che non preveda attività di sperimentazione animale, sul medesimo argomento nella materia prescelta, su argomento affine, o in altra materia. Inoltre che gran parte delle tesi disponibili non comportano atti connessi con la sperimentazione animale.

La Legge 12 ottobre 1993, n. 413, relativa alle "Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale" recita che "I medici, i ricercatori e il personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici ed infermieristici, nonché gli studenti universitari interessati, che abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attività ed agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale" (Art.2, comma 1.), e che "Gli studenti universitari dichiarano la propria obiezione di coscienza al docente del corso, nel cui ambito si possono svolgere attività o interventi di sperimentazione animale, al momento dell'inizio dello stesso" (Art 3, comma 2).