Eccezion fatta per le prescrizioni in materia di monitoraggio sulla popolazione dei volatili selvatici e per l'identificazione delle aziende rurali e industriali che sulla base dell'analisi del rischio devono essere sottoposte a misure di biosicurezza, tutte le altre disposizioni dell'Ordinanza Ministeriale 22 ottobre 2005 sono soppresse.
Eccezion fatta per le prescrizioni in materia di monitoraggio sulla popolazione dei volatili selvatici e per l'identificazione delle aziende rurali e industriali che sulla base dell'analisi del rischio devono essere sottoposte a misure di biosicurezza, tutte le altre disposizioni dell'Ordinanza Ministeriale 22 ottobre 2005 sono soppresse.
Il chiarimento viene dalla Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario in merito all'Ordinanza 3 dicembre 2010 con la quale sono state prorogate e modificate le "Misure di Polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile".
L'Ordinanza del 3 dicembre 2010 armonizza le disposizioni relative all'influenza aviaria emanate nel corso del 2005, in particolare l'Ordinanza 26 agosto 2005 e l'Ordinanza 22 ottobre 2005, quest'ultima emanata al tempo in via d'urgenza e non pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
Con l'Ordinanza 3 dicembre 2010 ( (GU n. 303 del 29-12-2010) sono venute meno alcune delle condizioni per le quali era stata adottata l'Ordinanza 22 ottobre 2005.