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ECM, DEFINITI I REQUISITI DELLE ATTIVITA’ ALL’ESTERO

ECM, DEFINITI I REQUISITI DELLE ATTIVITA’ ALL’ESTERO
L'Agenas ha pubblicato la "Determinazione adottata dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in materia di procedimento di accreditamento delle attività formative svolte in ambito comunitario o all'estero". Definiti i requisiti delle attività formative oltreconfine per ottenere i crediti ECM.

L'Agenas ha pubblicato la "Determinazione adottata dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in materia di procedimento di accreditamento delle attività formative svolte in ambito comunitario o all'estero".Il provvedimento definisce i requisiti delle attività formative svolte in ambito comunitario o all'estero per essere accreditate dal sistema ECM.

Il Provider accreditato dal Sistema di formazione continua a livello nazionale o a livello regionale e /o provinciale può chiedere l'accreditamento dell'attività formativa che intende erogare sul territorio nazionale o estero tramite la presentazione di uno specifico "Piano formativo" che deve essere approvato dall'ente accreditante.
Le attività formative svolte in ambito comunitario o all'estero per essere accreditate devono soddisfare i seguenti requisiti: a) La richiesta di accreditamento deve essere presentata da un Provider accreditato; b) La richiesta di accreditamento deve essere debitamente motivata e devono altresì essere specificati gli argomenti in base ai quali l'attività formativa non può essere erogata in Italia; c) Nella documentazione allegata alla richiesta e trasmessa dal Provider deve emergere chiaramente l'indipendenza dagli sponsor del contenuto formativo e della partecipazione all'attività formativa da parte degli operatori sanitari; d) I contenuti formativi devono essere appropriati rispetto alle professioni sanitarie destinatarie dell'attività formativa; e) La sede di svolgimento dell'attività formativa, presso lo Stato estero, deve essere di tipo istituzionale (es. ospedale, università, istituto di ricerca pubblico o privato accreditato, etc) ; f) La sede di svolgimento dell'attività formativa, presso lo Stato estero, può essere diversa da quella di tipo istituzionale se, per motivi logistici e per l'elevato numero di partecipanti, non può svolgersi in strutture di tipo istituzionale di cui al precedente punto e). La richiesta di accreditamento, in tal caso, deve essere presentata da una Società scientifica italiana accreditata come Provider corrispondente alla Società scientifica internazionale di riferimento.

In considerazione della necessità di assicurare al sistema la continuità dell'offerta formativa utile alla soddisfazione del debito ECM per gli operatori sanitari, gli organizzatori ECM hanno titolo alla richiesta di accreditamento degli eventi all'estero, fino all'avvio dell'accreditamento dei provider residenziali, attenendosi alle procedure contenute nel regolamento.

 

Allegati
pdf REGOLAMENTO ATTIVITA' FORMATIVE SVOLTE ALL'ESTERO.pdf