Cade l'accertamento basato su parametri se il contribuente dimostra la maggiore "aderenza" degli studi di settore. La Cassazione allunga l'elenco delle sentenze che interpretano lo strumento fiscale dello Studio di Settore a favore del contribuente. Legittimo l'utilizzo degli studi di settore effettuato dal contribuente per dimostrare l'inidoneità della pretesa tributaria basata su un accertamento effettuato tramite i parametri. Nullo l'accertamento induttivo basato sui parametri presuntivi se il contribuente dimostra una maggiore "aderenza" degli studi di settore alla sua attività. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 23172 del 17 novembre 2010.
È il caso di un contribuente che aveva ricevuto un accertamento induttivo basato sui parametri presuntivi. Lui lo aveva impugnato di fronte alla Ctp di Benevento, dimostrando che gli studi di settore erano più aderenti al tipo di attività da questo svolta, in quell'ambito territoriale. I giudici avevano annullato l'atto impositivo e la decisione era stata confermata dalla Ctr della Campania.
A questo punto il fisco ha fatto ricorso in Cassazione ma senza successo. La sezione tributaria lo ha respinto chiarendo che i parametri, non costituiscono un fatto concreto noto e certo, specificamente inerente al contribuente, suscettibile di evidenziare in termini di rilevante probabilità l'entità del suo reddito, ma rappresentano la risultante dell'estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni.
Pertanto, tali coefficienti rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano li presupposto per il legittimo esercizio da parte dell'Ufficio dell'accertamento analitico - induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, ma, ove siano contestati sulla base di allegazioni specifiche, sono inidonei a supportare l'accertamento medesimo, se non confortati da elementi concreti desunti dalla realtà economica dell'impresa". Insomma, il contribuente può sempre fornire la prova contraria e questa può anche essere la maggiore aderenza degli standards. (fonte: cassazione.net)