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EQUIDI DAI PAESI TERZI, REGOLE PER SCAMBI E IMPORT

EQUIDI DAI PAESI TERZI, REGOLE PER SCAMBI E IMPORT
E' pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il testo consolidato della Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi. Regole per i movimenti tra Stati membri e per le importazioni.

Approda oggi alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europa la versione consolidata della Direttiva 2009/156/CE del 30 novembre 2009 relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi.

Il provvedimento contiene: a) Regole per i movimenti di equidi tra stati membri; b) Norme per le importazioni di equidi in provenienza da paesi terzi.

Per consentire uno sviluppo armonioso degli scambi intracomunitari, l'Europa ha definito una normativa comune, applicabile alle importazioni in provenienza da paesi terzi. Per partecipare agli scambi, gli equidi dovrebbero soddisfare taluni requisiti di polizia sanitaria intesi a evitare la propagazione di malattie infettive o contagiose. Per garantire il rispetto dei requisiti previsti, è previsto il rilascio da parte di un veterinario ufficiale di un certificato sanitario destinato ad accompagnare gli equidi fino al luogo di destinazione. Specifiche norme attengono, inoltre, al Regolamento 1/2005 sul benessere durante il trasporto.

Viene inoltre adottato un elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi dai quali possono essere importati gli equidi, basato su criteri di ordine generale, come lo stato sanitario del patrimonio zootecnico, l'organizzazione e i poteri dei servizi veterinari e la regolamentazione sanitaria vigente. Non è opportuno invece autorizzare le importazioni di equidi in provenienza da paesi colpiti, o esenti soltanto da troppo poco tempo, da malattie infettive o contagiose degli animali le quali costituiscano un pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità. Le medesime considerazioni valgono per le importazioni in provenienza da paesi terzi in cui vengano effettuate vaccinazioni contro tali malattie.

La presentazione, al momento dell'importazione degli equidi, di un certificato conforme a un modello comune costituisce un mezzo efficace per accertare l'applicazione della regolamentazione comunitaria. Il controllo all'importazione riguarda l'origine e lo stato sanitario degli equidi.

Allegati
pdf LA DIRETTIVA 2009 156 CE.pdf