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LESIONI PERSONALI COLPOSE SE IL CANE DA GUARDIA MORDE

LESIONI PERSONALI COLPOSE SE IL CANE DA GUARDIA MORDE
Il padrone del cane che morde un passante dall'interno del recinto in cui è rinchiuso, approfittando di un apertura nella barriera di recinzione, risponde di lesioni personali colpose. Anche se l'animale non era libero: è suo preciso dovere controllare che non sia in condizioni di danneggiare gli estranei. Sentenza della Cassazione. Il padrone del cane che morde un passante dall'interno del recinto in cui è rinchiuso, approfittando di un apertura nella barriera di recinzione, risponde di lesioni personali colpose, anche se l'animale non era libero, essendo suo preciso dovere controllare che non sia in condizioni di danneggiare gli estranei.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza 20054 del 26 maggio, accogliendo il ricorso della procura di Catania contro l'assoluzione dei proprietari di un cantiere in cui era rinchiuso un cane.

La Corte rileva che la sentenza impugnata "pur ipotizzando una sorta di paradossale provocazione della vittima nei confronti del cane mordace non dubita del fatto che il cane dall'interno di una recinzione di un cantiere abbia avuto la possibilità di azzannare attraverso una soluzione di continuità del sistema di recinzione una persona che transitava all'esterno della recinzione stessa. Tanto bastava a rendere necessaria la verifica delle condotte dei titolari del cantiere sotto il profilo della adeguatezza della custodia dell'animale, custodia il cui onere gravava sui soggetti che disponendo del cantiere del cane, ciascuno per il più specifico titolo risultante dagli atti, dovevano provvedere a che l'organizzazione del cantiere, gli impianti e le strutture d'esso e da ultimo gli animali in esso rinchiusi con funzione di custodia o altra tollerata funzione, non producessero lesioni personali agli intranei del cantiere e a chiunque con quelle strutture e con quegli animali avesse contatto per ordinaria occasione di vita o di lavoro".

L'animale aveva azzannato una donna mentre passava accanto all'area. La Suprema Corte ha affermato la necessità di una verifica della condotta degli imputati sotto il profilo dell'adeguatezza della custodia del cane, e l'irrilevanza del fatto che il cane non fosse indicato come "razza pericolosa" (peraltro non catalogabile come tale secondo la Corte di Appello). La Cassazione ha quindi concluso che l'onere di custodia dell'animale grava "sui soggetti che, disponendo del cane e del terreno in cui il cane risiede, devono provvedere affinché gli animali in esso rinchiusi con funzione di custodia o altra tollerata funzione, non producano lesioni personali agli altri".

 

Allegati
pdf IL TESTO DELLA SENTENZA.pdf