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RABBIA E PASCOLO, CHIARIMENTI IN VENETO

RABBIA E PASCOLO, CHIARIMENTI IN VENETO
La Regione Veneto ha diffuso una nota di chiarimenti sul decreto regionale del 18 febbraio. Il chiarimento riguarda la vaccinazione antirabbica degli animali destinati al pascolo. "La definizione di "pascolo" non va limitata ai soli "pascoli in senso stretto". Vaccinazioni a carico dei proprietari per i cavalli da trekking diretti nelle zone a rischio. "E' necessario procedere alla vaccinazione di tutti gli animali che sono tenuti all'aperto nelle aree agro-silvo pastorali nei territori a rischio (Allegato B dell'OPGR 251/2009) o che si recano nelle stesse. Pertanto, la definizione di "pascolo" non va limitata ai soli "pascoli in senso stretto".

La precisazione viene dal Dirigente del Servizio di Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, Michele Brichese, ai Servizi Veterinari delle ASL del Veneto. La nota, firmata il 30 marzo, fa seguito a richieste di chiarimenti in merito all'applicazione del paragrafo "Vaccinazioni precontagio degli animali domestici sensibili destinati al pascolo" contenuto del decreto regionale 18 febbraio 2010.

Le vaccinazioni degli animali zootecnici sono a carico della Regione, si precisa nella nota aggiungendo: " Un discorso particolare deve essere fatto per i cavalli da trekking che da zone "non a rischio" si recano per tale attività nelle "zone a rischio". In questo caso, anche se si tratta di animale DPA, le vaccinazioni devono essere a carico del proprietario".

"Per l'espletamento delle vaccinazioni, i Servizi Veterinari dovranno procedere all'acquisto diretto dei presidi profilattici al momento disponibili. La vaccinazione deve essere eseguita seguendo le indicazioni riportate nel foglietto illustrativo del vaccino. In ogni caso, per uniformare le strategie di intervento, si consiglia di vaccinare, una sola volta, gli animali a partire dai tre mesi di età.

La vaccinazione degli animali zootecnici può essere eseguita da personale dei Servizi Veterinari o da veterinari liberi professionisti all'uopo incaricati, per l'attività dei quali si applicano le tariffe previste dalla D.G.R. 551 del 10 marzo 2003 (25 euro per ingresso in stalla) e dalla D.G.R. 3361 del 4 novembre 2008 (2 euro per la vaccinazione di ogni singolo capo bovino ed equino, 0.75 euro per ogni capo ovi-caprino), comprensiva del rilascio del modello 12 e della registrazione della vaccinazione nel passaporto per i bovini e gli equidi (data e tipo di vaccino).
La nota precisa inoltre che "qualora l'attività fosse svolta in concomitanza con le operazioni di risanamento, la tariffa prevista per l'ingresso in stalla si applica una volta soltanto".

Allegati
pdf LA NOTA DI CHIARIMENTI DELLA REGIONE VENETO.pdf