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PRINCIPI PER IL VETERINARIO AZIENDALE

PRINCIPI PER IL VETERINARIO AZIENDALE
Consegnato al Ministero della Salute il documento di sintesi scaturito dalle consultazioni fra SIVAR, ANMVI e FNOVI. Focalizzati i principi di fondo, sui quali basare la definizione normativa di questa figura professionale che altro non è se non l'istituzionalizzazione di un direttore sanitario dell'allevamento. Sono state consegnate al Ministero della Salute le risultanze di un confronto interno alla categoria sul "veterinario aziendale. Si tratta di un documento di sintesi che ha la finalità di focalizzare i principi di fondo, sui quali basare una definizione normativa di questa figura professionale. I principi individuati, attorno ai quali costruire l'impianto normativo, sono elencati di seguito e scaturiscono da un incontro promosso dall'Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani (ANMVI), su sollecitazione dei medici veterinari aderenti alla SIVAR (Società Italiana Veterinari per Animali da Reddito) ed è stato condiviso con FNOVI (Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani).

1. Le aziende di allevamento del bestiame devono avvalersi di un Veterinario Aziendale formalmente riconosciuto che svolge compiti di epidemio-sorveglianza in allevamento, volti alla tutela ed al mantenimento dei requisiti di Sicurezza Alimentare per il consumatore.
2. La scelta di non avvalersi del Veterinario Aziendale deve essere fatta esplicitamente dall'allevatore. Tale scelta è subordinata a criteri di esclusione che saranno previsti da disposizioni ministeriali individuati ad hoc, sentite le Istituzioni e le Organizzazioni interessate.
3. Il veterinario libero professionista, scelto di fiducia dall'allevatore, assume le responsabilità e gli obblighi derivanti dalle norme in vigore, che riguardano tutti gli aspetti di carattere igienico e sanitario, svolgendo i controlli stabiliti dalle norme medesime.
4. Il Veterinario Aziendale, in virtù degli impegni che assume, avrà un riconoscimento ufficiale da parte degli organi di controllo come responsabile sanitario dell'allevamento. Nell'ottica di un sistema di valutazione del rischio, l'azienda che si avvale del Veterinario Aziendale godrà delle facilitazioni previste dalla norma e di un riconoscimento adeguato, entro i criteri stabiliti per la categorizzazione del rischio aziendale.
5. Il Veterinario Aziendale si impegna, nell'ambito di un sistema di epidemio-sorveglianza, ad individuare conformità e non ed a redigere periodicamente il report sullo stato sanitario della mandria di cui è responsabile, rendendolo disponibile all'Autorità Sanitaria.
6. L'Autorità Sanitaria avrà come interlocutore primario, per gli aspetti di carattere igienico e sanitario, il Veterinario Aziendale.
7. Per i veterinari che possono assumere la qualifica e svolgere le mansioni di Veterinario Aziendale verranno stabilite regole di riconoscimento adeguate a questa nuova figura.

E' ormai radicata nel settore l'idea che l'introduzione di questa professionalità nella legislazione sia divenuta una urgenza, per lo sviluppo della nostra zootecnia e per le garanzie sanitarie degli allevamenti e della produzione alimentare. In questi anni ANMVI, FNOVI e SIVAR hanno elaborato documenti e progetti presentati al Ministero e derivanti da indagini e sperimentazioni effettuate dalla SIVAR fra i suoi iscritti sul territorio nazionale per analizzare ed approfondire le diverse realtà locali.

Se ne parla con una certa insistenza dai tempi del D.L.vo 27 maggio 2005, n. 117 che ha istituito un sistema di reti di sorveglianza per assicurare che le attività degli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale non conducano alla propagazione di malattie trasmissibili agli animali assicurando che i prodotti di origine animale siano ottenuti solo da animali che soddisfano i requisiti di polizia sanitaria. Questa figura, prevista nell'ordinamento europeo è semplicemente il Medico Veterinario responsabile (sanitario) dell'allevamento o dello stabilimento. Questi, di fatto, è il vero conoscitore della realtà sanitaria della struttura e dovrebbe diventare una figura riconosciuta dal S.S.N. in grado di tutelare la biosicurezza della struttura medesima; tutto ciò fatto salvo ed esclusivo il meccanismo di Autorizzazione Sanitaria o di vigilanza ufficiale sul processo produttivo, propria dei funzionari del S.S.N.