I professionisti, in virtù delle regole su formazione e responsabilità alle quali offrono garanzie a tutela della collettività che possono giustificare non solo le riserve di competenze, ma anche restrizioni all'accesso al mercato. Ed così che giustifica e si stempera l'interesse privato del professionista ( nel caso di specie a gestire una farmacia): "in quanto farmacista professionista, si presuppone che non gestisca la farmacia con obiettivi meramente economici, bensì anche in un'ottica professionale. Il suo interesse privato relativo alla realizzazione di utili si trova quindi temperato dalla sua formazione, dalla sua esperienza professionale e dalla responsabilità che gli spetta dato che un'eventuale violazione delle regole normative o deontologiche metterebbe a repentaglio non solo il valore del suo investimento, ma anche la sua esistenza professionale".
E' una risposta indiretta alle tesi dell'Antitrust nazionale che ha sempre interpretato le norme deontologiche come incompatibili con leggi comunitarie sulla concorrenza. Il Garante Catricalà, infatti, ha ribadito anche di recente che i professionisti fanno un uso incongruo della deontologia, "adoperata piuttosto che per fornire una guida alle questioni di ordine etico legate all'esercizio della professione, come strumento di disciplina dei profili di natura economica dell'attività professionale".
In sede di recepimento della direttiva servizi (la scadenza italiana è il 28 dicembre) e di riforma delle professioni bisognerà arrivare ad una sintesi di queste antitetiche interpretazioni.
Allegati |
LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIIUSTIZIA EUROPEA.pdf |
BOZZA SCHEMA DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA SERVIZI.pdf |