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CODICE DELLA STRADA, E IL VETERINARIO SOCCORRITORE?

CODICE DELLA STRADA, E IL VETERINARIO SOCCORRITORE?
La Commissione Trasporti della Camera approva "in linea di principio" nuove norme per il soccorso degli animali, ma si dimentica del veterinario soccorritore. L'eccesso di velocità per il veterinario che debba recarsi con proprio mezzo sul luogo dell'emergenza resta esposto a sanzione, malgrado i precedenti favorevoli della giurisprudenza.

La Commissione Trasporti della Camera approva "in linea di principio" nuove norme per il soccorso degli animali, ma si dimentica del veterinario soccorritore.

Fra le proposte emendative "approvate in via di principio" figurano infatti alcune modifiche al Codice della Strada in materia di mezzi di soccorso e di incidenti con danni ad animali. L'iniziativa è dell'On Giammanco (sottoscritta dai parlamentari, Antonino Foti, Sarubbi, Garofalo, Cazzola, Mancuso, Ceccacci Rubino, Repetti, Tortoli, Nizzi e Lorenzin) e inserisce un articolo 21-bis (Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali) alla proposta di legge Disposizioni in materia di sicurezza stradale, che modifica il Codice della Strada.

Due i commi dell'emendamento approvato in sede legiferante, il primo riguarda i mezzi di soccorso ed estende alle ambulanze veterinarie l'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e l'uso, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del lampeggiante blu. Il secondo comma, invece interviene sui comportamenti da tenere in caso di incidente introducendo l'obbligo di provvedere al soccorso dell'animale domestico incidentato assicurando l'intervento del medico veterinario.

1. Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi» sono inserite le seguenti: «, nonché a quelli delle autoambulanze e dei mezzi di soccorso per animali o di vigilanza zoofila,».

2. All'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente: «9-bis. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno a uno o più animali domestici, da lavoro o protetti, non ottempera all'obbligo di fermarsi è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali domestici, da lavoro o protetti, devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare l'immediato intervento di un medico veterinario. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311».

L'eccesso di velocità per il veterinario che debba recarsi con proprio mezzo sul luogo dell'emergenza resta esposto a sanzione, malgrado i precedenti favorevoli della giurisprudenza. Non sono nemmeno previste disposizioni particolari per il transito del veicolo proprio del medico veterinario (es. in autostrada) per raggiungere il luogo del soccorso.

E sempre in materia di soccorso veterinario d'urgenza, l'Anmvi aveva già sensibilizzato il Legislatore sulla necessità di prevedere deroghe per la sosta e il parcheggio nelle immediate vicinanze delle strutture veterinarie 24h e dei pronto soccorso veterinari per i casi in cui il proprietario/detentore debba recarsi dal veterinario con proprio mezzo per l'assistenza urgente sull'animale o , nel caso opposto, fosse il medico veterinario a doversi recare con proprio mezzo d'urgenza presso il domicilio dell'animale.

L'Anmvi auspica che il Legislatore possa - per le stesse ragioni "di principio"- intervenire in tal senso, completando il quadro degli interventi a favore del soccorso agli animali.