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RANDAGI, CASSAZIONE: E’ LA ASL A DOVER RISARCIRE

RANDAGI, CASSAZIONE: E’ LA ASL A DOVER RISARCIRE
Se una legge regionale affida la lotta contro questo fenomeno ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, è la Asl territorialmente competente a dover risarcire i danni alle persone aggredite e morse dai cani randagi. Sentenza della Cassazione. È la Asl territorialmente competente a dover risarcire i danni alle persone aggredite e morse dai cani randagi se una legge regionale (nella fattispecie la Legge quadro regionale n. 28 del 1991 e la n. 16 del 2001) affida la lotta contro questo fenomeno ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali.

A questa conclusione è arrivata la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 8137 del 3 aprile 2009, ha accolto il ricorso del comune di Pozzuoli.

La terza sezione civile ha confermato la responsabilità per la ASL Napoli 2 per il morso di un randagio a un ragazzino nell'agosto del 2002. L'episodio si era verificato in una strada di Pozzuoli. I 100 euro di risarcimento chiesti dalla famiglia non dovranno essere sborsati dal Comune ma dalla Asl come in origine era stato deciso dal giudice di pace nel 2005.

Che non sia il Comune ad essere responsabile lo si ricava anche dal Decreto Legislativo 502 del 1992, in base al quale "risulta reciso il cordone ombelicale fra comuni e Usl con la trasformazione delle unità sanitarie locali in aziende sanitarie locali e con il mutamento della configurazione giuridica di queste ultime, non più strutture operative dei comuni, ma aziende dipendenti dalla regione, strumentali per l'erogazione dei servizi sanitari di competenza regionale".

Allegati
pdf LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE.pdf