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CANI, BUTTIGLIONE: PIU' ATTENZIONE SU ALLEVAMENTI

CANI, BUTTIGLIONE: PIU' ATTENZIONE SU ALLEVAMENTI
Nel provvedimento del Sottosegretario Martini tre divieti riguardano espressamente addestramento e allevamento. Secondo il presidente dell'UDC nell'ordinanza sui cani pericolosi c'è una "carenza": "non c'e' adeguata attenzione nei confronti degli allevamenti, che sono invece determinanti''.

Bene responsabilizzare i proprietari di cani ma occorre ''porre piu' attenzione sugli allevamenti''. Lo ha affermato in una nota il presidente dell'Udc, Rocco Buttiglione, in merito all'entrata in vigore della nuova ordinanza contro le aggressioni da parte di cani.

''Da proprietario di cani, cui sono sempre stato molto affezionato - ha detto Buttiglione - ho letto con interesse la nuova ordinanza in materia. Importante che vengano responsabilizzati i proprietari, e che si ponga attenzione contro addestramenti alla violenza. Bene poi che stavolta non venga stilata una lista delle razze pericolose, che avrebbe scientificamente poco senso. Ma e' proprio qui che si evidenzia una carenza: nell'ordinanza - ha proseguito Buttiglione - non c'e' adeguata attenzione nei confronti degli allevamenti, che sono invece determinanti''. In particolare, sottolinea il presidente dell'Udc ''bisogna prevenire che si creino linee piu' aggressive.

Tramite incroci e selezioni degli elementi piu' aggressivi, in poche generazioni, e' possibile aumentare la pericolosita' di qualunque razza canina, cosi' come e' possibile fare il contrario. Un esempio noto a tutti e' quello del bulldog, la cui razza in poco tempo e' diventata piu' adatta alla compagnia che al combattimento. Bisogna quindi aumentare in questa direzione la vigilanza sugli allevamenti''. (ANSA).


In base all'Ordinanza 3 marzo 2009 entrata in vigore il 24 marzo, sono vietati: a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressivita'; b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressivita'; c) la sottoposizione di cani a doping, cosi' come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;

Inoltre nelle premesse del testo si riprende, dalla giurisprudenza, l'equiparazione fra uso del collare elettrico e reato di malatrattamento: "Vista la sentenza della III sezione penale della Corte di Cassazione n. 15061 del 13 aprile 2007, con la quale la Suprema Corte ha ritenuto che l'uso del collare di tipo elettrico, quale «congegno che causa al cane una inutile e sadica sofferenza», rientra nella revisione di cui all'art. 727 ora art. 544-ter del codice penale che
vieta il maltrattamento degli animali".