Il Decreto Legislativo 24 luglio 2007, n. 143 ha modificato il Codice del Farmaco Veterinario (Decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193) nella parte in cui vengono disciplinate le modalità di tenuta delle scorte negli impianti di allevamento e custodia di animali destinati alla produzione di alimenti. La modifica ha previsto che "il medico veterinario responsabile ed i suoi sostituti non possono svolgere altresì incarichi di dipendenza o collaborazione presso enti o strutture pubbliche, aziende farmaceutiche, grossisti o mangimifici".
"Si è trattato - scrive il Presidente ANMVI- di un correttivo condiviso dalla scrivente e dalla stessa Federazione Nazionale dei Medici Veterinari Italiani - finalizzato proprio a garantire al medico veterinario quella "indipendenza e imparzialità" auspicata dall'On Volontè e a scongiurare il verificarsi di situazioni quali quelle prefigurate dall'On Luca Volontè nella sua relazione alla proposta di legge C.1443: "(...)rischio di comparaggio, proprio in ragione della separazione dei due rapporti intrattenuti contemporaneamente dal medico veterinario, sia il rischio di compromettere la validità dei controlli, poiché sarebbe eliminata la situazione che si verifica attualmente, nella quale il veterinario dell'azienda sanitaria locale si trova a essere contemporaneamente controllante e controllato".)
Tuttavia, pur senza ravvisare nell'attuale formulazione una penalizzazione dell'esercizio della libera professione veterinaria, l'ANMVI ha da tempo richiesto che il Settore Salute del Ministero riformuli la norma a vantaggio di una maggiore chiarezza, specie sul termine "collaborazione", e così definire meglio le incompatibilità.
La lettera conclude ricordando che "una proposta di riscrittura, condivisa da ANMVI, è già stata elaborata nello scorso autunno dalla FNOVI ed inviata alla Direzione Generale del Farmaco Veterinario. L'ANMVI ritiene opportuna una formulazione più chiara, che pur scongiurando equivoci interpretativi, salvaguardi tuttavia il principio di fondo che ispira la norma e che riteniamo debba rimanere inalterato".
Allegati |
![]() |