• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31295

OMEOPATICI VETERINARI, TRANSIZIONE ABBREVIATA

OMEOPATICI VETERINARI, TRANSIZIONE ABBREVIATA
Il sottosegretario Ferruccio Fazio ha annunciato un emendamento sulla distribuzione commerciale dei farmaci veterinari omeopatici: la fine della disciplina transitoria sarà anticipata al 30 settembre 2009. Parere favorevole della Commissione Igiene e Sanità del Senato. Durante la discussione per la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, il Sottosegretario alla Salute Ferruccio Fazio ha annunciato interventi sulla disciplina transitoria per la distribuzione commerciale dei medicinali veterinari omeopatici. L'intento del sottosegretario, che ha ottenuto il parere favorevole della Commissione Igiene e Sanità del Senato è di anticipare il termine finale della disciplina transitoria al 30 settembre 2009.

L'articolo 24 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, stabilisce che i medicinali veterinari omeopatici in commercio conformemente alla normativa previgente possono continuare ad essere commercializzati fino al 31 dicembre 2008, a condizione che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiedenti, per gli stessi medicinali, presentino una domanda di registrazione semplificata o di autorizzazione.

Per quanto concerne i medicinali veterinari omeopatici che possono essere autorizzati al commercio con procedura di registrazione semplificata, e` quasi concluso l'iter di approvazione delle linee guida per l'elaborazione del dossier di tecnica farmaceutica, che le imprese interessate devono presentare per la richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali veterinari omeopatici ai quali si applica la procedura suddetta.

Per quanto concerne, invece, le autorizzazioni che devono essere rilasciate ai medicinali veterinari omeopatici cui non si applica la procedura semplificata sopracitata, il decreto legislativo n. 193 del 2006 stabilisce che il Ministero «con proprio decreto emana apposite disposizioni per l'effettuazione delle prove d'innocuita` e le sperimentazioni precliniche e cliniche dei medicinali omeopatici che non soddisfano le condizioni [...]. In tale caso il Ministero della salute notifichera` alla Commissione le regole speciali adottate ». Il decreto ministeriale citato nella predetta disposizione non e` stato emanato poiche´ non sono stati completati gli opportuni approfondimenti studi da parte degli esperti per stabilire criteri e modalita` per l'effettuazione delle prove suddette.

Per queste ragioni, l'articolo 33 del provvedimento in esame prorogava di un anno il termine, mentre per intervento del Sottosegretario Fazio, il termine finale di applicazione della relativa disciplina transitoria, verrà anticipato al 30 settembre 2009.