A seguito della pronuncia della Suprema Corte, "in considerazione del contrastante orientamento giurisprudenziale", l'Ente annuncia di "avviare un percorso per un intervento di tipo normativo, affinchè la materia del contributo integrativo trovi una disciplina organica a livello legislativo".
Le sentenze in materia hanno infatti più volte evidenziato la poca chiarezza del dettato normativo dell'articolo 12 della legge 136/1991, oggetto del contendere, e "rappresentato, nel rispetto del principio della gerarchia delle fonti, l'ininfluenza dell'art. 7 del Regolamento di Attuazione allo Statuto Enpav nonché delle diverse circolari, anche ministeriali, diramate sull'argomento".
L'Ente ricorda che, in altra sentenza sempre della Cassazione, su analogo contenzioso nei confronti dell'Enpa, si leggeva che la maggiorazione è dovuta su tutti i corrispettivi percepiti per l'attività professionale e di certificazione effettuata:
1) dai veterinari a favore di associazioni, enti o soggetti pubblici;
2) dai veterinari convenzionati con le associazioni o gli enti o i soggetti medesimi;
3) dai veterinari dipendenti da associazioni, enti o soggetti pubblici".
La Cassazione inoltre aggiungeva: "in questa sede non si discute del fatto che chiunque richieda una prestazione o certificazione ad un veterinario iscritto all'albo sia tenuto a versare la maggiorazione sul corrispettivo pagato, né si dubita che chi percepisce il compenso sia tenuto a versarne l'importo all'Enpav".