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ORDINANZA ESCHE, OSSERVAZIONI E PROPOSTE

ORDINANZA ESCHE, OSSERVAZIONI E PROPOSTE
L'ANMVI ha scritto al Sottosegretario Martini e alla competente Direzione Generale del Ministero per mettere il luce alcuni aspetti operativi dell'Ordinanza contro l'avvelenamento di animali domestici e selvatici. Per un'efficace applicazione del provvedimento occorre chiarire e perfezionare i compiti assegnati ai medici veterinari liberi professionisti.

A seguito dell'emanazione dell' Ordinanza 18 dicembre 2008 (Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati - GU n. 13 del 17-1-2009) in vigore dal 17 gennaio, l'ANMVI ha scritto al Sottosegretario Francesca Martini una nota di osservazioni riguardanti i compiti assegnati al medico veterinario libero professionista.

Nel condividere le finalità del provvedimento, l'ANMVI osserva che il medico veterinario libero professionista è chiamato ad obblighi e ruoli che lo pongono fra gli attori principali del provvedimento e della sua stessa efficacia, anche in virtù del contatto diretto con il pubblico dei proprietari.

Con lo spirito di voler favorire un'efficace attuazione dell'Ordinanza in parola, l'ANMVI ha dunque chiesto alcuni chiarimenti e avanzato alcune proposte per evitare che alcuni aspetti di carattere operativo possano inficiare l'efficace applicazione delle misure urgenti in vigore.

Decesso dell'animale e invio spoglie
Circa il punto 2 del citato articolo 2, l'ANMVI ha fatto presente che i cadaveri di animali da compagnia sono classificati come sottoprodotti di origine animale non destinati destinati al consumo umano di categoria 1 per cui dovrebbero essere spostati con veicoli con particolari caratteristiche e autorizzati dall'asl, ai sensi del regolamento CE 1774/2002.
Si aggiunga a quanto detto la complessità e l'onere economico delle spedizioni all'IZS territorialmente competente (con evidente aggravio gestionale ed economico in caso di spoglie di animali di grossa taglia). Si ritiene pertanto opportuno limitare il ruolo del medico veterinario al conferimento delle spoglie all'autorità competente (ASL), e a cura di quest'ultima, per il successivo inoltro all'IZS.

Invio di campioni
Per quanto riguarda l'invio di campioni utili all'identificazione del veleno o della sostanza che ha provocato la morte - trattandosi di un obbligo in capo al medico veterinario e considerato che tra le finalità dell'ordinanza oltre al benessere animale c'è anche e soprattutto la salute pubblica - l'ANMVI ritiene che il costo dell'adempimento non debba gravare sul medico veterinario libero professionista (né tantomeno sul proprietario), ma debba essere posto a carico dell'amministrazione destinataria dell'invio.

Quanto al tavolo di coordinamento previsto dal punto 4 dell'articolo 4, l'ANMVI auspica che sia prevista anche la presenza di un medico veterinario libero professionista o che vengano individuate modalità idonee ad instaurare un raccordo con i medici veterinari liberi professionisti.