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AVVELENAMENTO, OBBLIGHI VETERINARI IN VIGORE

AVVELENAMENTO, OBBLIGHI VETERINARI IN VIGORE
E' entrata in vigore sabato 17 gennaio l'ordinanza Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati. Il medico veterinario dovrà comunicare al Sindaco e alla ASL le i casi di avvelenamento, certi o sospetti, e dovrà inviare le spoglie dell'animale all'IZS. E' entrata in vigore sabato 17 gennaio l'ordinanza Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati. (GU n. 13 del 17-1-2009). Le misure contenute nel provvedimento si applicheranno per dodici mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento, fra le finalità contemplate, rafforza la tutela degli animali da compagnia e della fauna selvatica, quest'ultima minacciata da sostanze tossiche abbandonate volontariamente nell'ambiente, con conseguenti rilevanti danni al patrimonio faunistico selvatico e in particolare alle specie in via di estinzione.

Gli obblighi del medico veterinario

1. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento o viene a conoscenza di un caso di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al sindaco e al Servizio veterinario della Azienda sanitaria locale territorialmente competente.


2. In caso di decesso dell'animale il medico veterinario deve inviare le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, accompagnati da referto anamnestico, al fine di indirizzare la ricerca analitica. A seguito di episodi ripetuti, ascrivibili alle stesse circostanze di avvelenamento confermato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale, il medico veterinario, ove ritenga, puo' emettere diagnosi autonoma, senza l'ausilio di ulteriori analisi di laboratorio.