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FAUNA SELVATICA, ALLO STATO GLI STANDARD DI TUTELA

FAUNA SELVATICA, ALLO STATO GLI STANDARD DI TUTELA
La Corte Costituzionale si è pronunciata in materia di tutela della fauna selvatica. Lo Stato detta gli standard per tutto il territorio nazionale. La fauna selvatica è parte integrante dell'ambiente naturale e va preservata con modalità uniformi. Lo Stato detta gli standard uniformi per la tutela della fauna selvatica, in quanto parte integrante dell'ambiente naturale, che deve essere preservato con modalità uniformi in tutto il territorio nazionale.

Lo stabilisce la Corte Costituzionale, intervenuta con una sentenza depositata in questi giorni a dirimere un contenzioso fra la Presidenza del consiglio e la Provincia Autonoma di Bolzano. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa provinciale rispetto a quella statale, proprio nelle parti in cui vengono messi a rischio gli standard uniformi.

Tanto si può constatare, a parere dei giudici, a proposito della disposizione provinciale che individuava eccezioni alle regole generali sui giardini zoologici, restringendo l'area di tutela. La norma censurata, infatti intendeva escludere dall'applicazione della disciplina sui giardini zoologici i circhi, i negozi di animali da compagnia, i centri di allevamento di fauna selvatica, le strutture per la detenzione di uccelli a scopo ornamentale e amatoriale, nonché la detenzione di specie ittiche non protette. Invece l'individuazione delle esclusioni deve essere effettuata con provvedimento del Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministeri della salute e delle politiche agricole e forestali, acquisito il parere di una Commissione scientifica istituita presso lo stesso Ministero dell'ambiente.

Incostituzionale anche l'attribuire all'Osservatorio faunistico provinciale il compito di stabilire, per ogni singola specie, i requisiti strutturali ed organizzativi per l'apertura di un giardino zoologico, le modalità e gli obblighi concernenti la sua conduzione e i motivi e le condizioni per la sua chiusura. Tale ampia discrezionalità nella determinazione dei requisiti per l'apertura e delle condizioni per la chiusura di un giardino zoologico, conferita all'organo provinciale, si pone in contrasto con la competenza esclusiva statale a determinare gli standard uniformi di tutela della fauna.

La Corte Costituzionale ha inoltre censurato la previsione in base alla quale se il mancato rispetto del piano di abbattimento degli ungulati provoca danni al bosco o alle colture agrarie, l'assessore provinciale competente in materia di caccia può prescrivere al gestore del comprensorio interessato una riduzione numerica della loro consistenza. La riduzione del numero degli ungulati, prevista dalla norma provinciale, incide sulla consistenza della fauna in un dato territorio in base ad una decisione unilaterale dell'autorità provinciale, che si fonda sul mancato rispetto di un regolare piano di abbattimento e prescinde dal parere dell'INFS, il cui ruolo è stato riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte come quello di organo di consulenza non solo dello Stato, ma anche delle Regioni e delle Province autonome proprio nella prospettiva di un controllo efficace degli standard uniformi di tutela della fauna selvatica.

E infine i risvolti sanzionatori. La norma provinciale impugnata prevedeva una serie di sanzioni penali, per illeciti relativi ad attività venatorie, non mediante un mero rinvio alla legge statale, ma con una specifica ed autonoma determinazione delle fattispecie cui sono collegate le pene. In altre parole esercitando una potestà legislativa in materia penale, in violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato.