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LA ASL NON PAGA I DANNI DEL CONVENZIONATO

LA ASL NON PAGA I DANNI DEL CONVENZIONATO
I danni provocati dal medico convenzionato devono essere risarciti dal sanitario e non in solido dall'Ente pubblico. Lo stabilisce la Cassazione con una sentenza in cui chiarisce le responsabilità: il convenzionato non è un subordinato e la ASL non è "preponente". Per la Cassazione (IV sezione penale), non ci sono dubbi: i danni provocati dal medico convenzionato devono essere risarciti in via esclusiva dal sanitario e non in solido dall'ente con il quale questi abbia instaurato un rapporto di convenzione.

La Corte ha riaffermato il principio secondo il quale tra il medico convenzionato e la ASL "non intercorre né un rapporto di immedesimazione organica di ausiliarità", pronunciandosi su un caso di un medico che aveva somministrato un farmaco provocando nel paziente uno shock anafilattico e la morte.

I giudici di primo grado avevano condannato la ASL al risarcimento, ma per la Cassazione, il medico va considerato alla stregua di un libero professionista del tutto autonomo, scelto liberamente dal paziente e la ASL non esercita sul medico alcun potere di vigilanza, controllo o direzione. Il medico non è un subordinato e la ASL non è un preponente con vincoli di salvaguardia del paziente da atti di imperizia o negligenza da parte dei medici in convenzione.
La Asl assume il rischio proprio di chi organizza un'attività ed è su questa assunzione di rischio che va intesa la responsabilità dell'ente. Mentre la responsabilità contrattuale è diretta per il convenzionato, che stipula un "contratto sociale" diretto con il paziente.

La responsabilità contrattuale non è estensibile alla asl per la Cassazione che conclude: "non può affermarsi che il medico convenzionato sia un ausiliario dell'azienda sanitaria, né che quest'ultima assuma in qualche modo il rischio (connaturato all'utilizzo di terzi) della libera attività del sanitario". ( fonte: Il Sole 24 Ore Sanità)