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PICCIONI DA TUTELARE COME FAUNA SELVATICA

PICCIONI DA TUTELARE COME FAUNA SELVATICA
La tutela della fauna selvatica non deve intendersi limitata alle specie propriamente selvatiche, ma va estesa più in generale anche agli animali di tipo selvatico. La tutela riguarda anche i piccioni inselvatichiti. Lo dice il TAR del Veneto.

Il TAR del Veneto (Sez. II - 24 ottobre 2008, n. 3274) ha ritenuto illegittima l'ordinanza comunale che autorizza i cacciatori ad abbattere, all'interno del territorio comunale, i colombi in conformità con il calendario venatorio. La tutela della fauna selvatica non deve intendersi limitata alle specie propriamente selvatiche, ma va estesa più in generale anche agli animali di tipo selvatico.

Richiamandosi a precedenti pronunce della Cassazione, per il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto "deve ritenersi pertanto applicabile ai piccioni inselvatichiti (vale a dire che di fatto hanno assunto un sistema di vita quanto meno simile a quello selvatico), il regime di contenimento proprio delle specie selvatiche, che per legge non può che attuarsi con metodi ecologici, quale certamente non è la caccia".

E' conseguentemente illegittima l'ordinanza comunale (Comune di Ronco all'Adige) che autorizzava i cacciatori ad abbattere, all'interno del territorio comunale, i colombi in conformità con il calendario venatorio: essa viola i principi di cui all'art. 19 della l. n. 157/92, alla stregua dei quali occorre previamente verificare l'inadeguatezza dei metodi ecologici (ritenuti dalla legge prioritari rispetto all'abbattimento) e, ciò verificato, autorizzare all'abbattimento esclusivamente i soggetti indicati dalla legge.

Secondo il Comune, invece, l'art. 19 della legge n. 157/92 non sarebbe stato applicabile ai "piccioni di città" in quanto, non essendo questi classificabili tra le specie selvatiche - ma, anzi, dovendosi considerare "alla stregua di animali domestici", rientrerebbero nel patrimonio disponibile del proprietario, e cioè, nel caso di specie, del Comune stesso -dunque non potrebbero beneficiare della tutela prevista per tali specie.

Ma i giudici, "premesso che non si intende qui (né rientra nei poteri cognitivi di questo Tribunale) entrare in problematiche di classificazione zoologica", osservano che "la sussistenza della "categoria" in questione, non può che trovare la propria disciplina di contenimento in quella disposizione di tutela che sul piano analogico più le si avvicina".

Pertanto, il Collegio - in coerenza, peraltro, con la propria, precedente sentenza n. 862/08 - "ritiene di dover applicare alla fauna di cui si tratta, costituita dai "piccioni inselvatichiti" (vale a dire che di fatto hanno assunto un sistema di vita quanto meno simile a quello selvatico)".(fonte:ambientediritto.it)