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CASSAZIONE: ESENZIONE SE LA TARGA E' PICCOLA

CASSAZIONE: ESENZIONE SE LA TARGA E' PICCOLA
Sulle targhe di uno studio professionale che superano i 300cm quadrati e che sono esposte in un luogo aperto al pubblico, si paga l'imposta sulla pubblicità. La Cassazione smentisce il Ministero delle Finanze che aveva sostenuto il limite dei 5metri quadrati e il carattere indicativo e non pubblicitario della targa. Indicare con la targa dove si svolge la propria attività lucrativa equivale a farsi pubblicità. In base a questo principio impositivo, valgono le vecchie regole fiscali che limitano l'esenzione alle targhe professionali al di sotto dei 30cm x 10. La Cassazione (sentenza n. 22572 dell' 08 settembre 2008) è intervenuta sull'esenzione dal pagamento dell'imposta sulle targhe professionali. E la sentenza non è favorevole ai professionisti.

Nel 2002, il Ministero delle Finanze aveva chiarito che agli studi professionali spettava una esenzione sulla targa, fino a 5metri quadrati di superficie, in virtù di quanto previsto dalla Finanziaria in vigore dal 2002: dal 1 gennaio 2002, "L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati". E in questa esenzione rientravano anche le targhe dei professionisti.

Ma per la Cassazione il parere risulta ininfluente. I giudici si sono basati su un principio impositivo diverso, ricavato dal D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 che identifica il presupposto dell'imposta come segue: "La diffusione di messaggi pubblicitari effettuati attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto". La targa di un professionista è dunque pubblicitaria, e soggetta all'imposta se superiore ai 300 cm quadrati. Per la Cassazione la targa professionale non si limita a contraddistinguere la sede, ma è un collettore di clientela e quindi vale un principio impositivo diverso da quello sempre sostenuto dal Ministero delle Finanze.

Sul significato di questa sentenza e le ripercussioni in ambito veterinario, l'ANMVI ha chiesto un chiarimento ai propri consulenti fiscali.

Allegati
pdf LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE SU TARGHE E INSEGNE.pdf