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CACCIA E AVIARIA, CADE IL DIVIETO SUI RICHIAMI VIVI

CACCIA E AVIARIA, CADE IL DIVIETO SUI RICHIAMI VIVI
E' in vigore dal 15 agosto l'ordinanza ministeriale che concede l'uso di volatili appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi come richiami vivi nella caccia agli uccelli. Il divieto era stato introdotto durante l'emergenza aviaria. Cade il divieto di utilizzo sull'intero territorio nazionale dei volatili appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi come richiami vivi nella caccia agli uccelli. Dal 15 agosto, è in vigore una nuova ordinanza che ne consente l'utilizzo fino al 31 marzo del 2010, purchè nel rispetto di un apposito Protocollo operativo predisposto dal Ministero della Salute.

Il divieto di utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nella pratica venatoria ha rappresentato, dal 2005 a oggi, uno dei principi di massima cautela nell'ambito delle attivia' del piano di controllo nazionale dell'aviaria. Ma la situazione epidemiologica è migliorata e la stessa normativa comunitaria dà agli Stati membri la facoltà di decidere in merito all'utilizzo dei richiami vivi nell'attività venatoria.

Il Protocollo operativo chiarisce che relativamente alla gestione delle specie selvatiche alcuni comportamenti dei cacciatori possono, in situazioni particolari, rappresentare un possibile ulteriore rischio per la diffusione di virus influenzali. E' per questo che era stato introdotto il divieto dei richiami, considerati un possibile "ponte epidemiologico" tra ambiente naturale e antropizzato con maggiori rischi di trasmissione
dell'infezione al pollame.

La deroga al divieto viene disposta a seguito della valutazione del rischio e dell'attuazione di una serie di misure di controllo (anagrafica, tracciabilita' e rintracciabilita', biosicurezza, misure sanitarie di controllo) che richiedono "un notevole impegno di risorse e di personale per quanto riguarda l'attivita' di registrazione dei soggetti utilizzati e controlli sanitari di competenza dei servizi veterinari e delle analisi a carico degli istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio".

I proprietari/detentori dei richiami vivi devono formalmente impegnarsi a segnalare qualsiasi possibile anomalia riscontrata. Le spese per l'applicazione delle misure previste per l'adozione della deroga sono a carico delle regioni o province. I servizi veterinari e gli enti competenti dei controlli sull'attivita' venatoria sono tenuti alla vigilanza della corretta attuazione delle norme sanitarie previste dal Protocollo operativo.

La deroga inoltre sarà immediatamente sospesa qualora la situazione epidemiologica, a seguito di diffusione di virus influenzali nel nostro Paese, dovesse modificarsi e quindi raffigurarsi un grave rischio sanitario.