E' in vigore dal primo luglio il Regolamento CE N.566/2008: solo la carne ottenuta da animali sotto gli otto mesi potrà riportare l'indicazione "vitello" o "carne di vitello".
Sono in vigore da questo mese le nuove regole che chiariscono le condizioni di commercializzazione delle carni di bovini fino ai dodici mesi di età. Per queste carni sarà obbligatorio utilizzare le denominazioni di vendita stabilite per i vari Stati membri e indicare la categoria di età degli animali al momento della macellazione. Lo scopo è migliorare la trasparenza del mercato e aiutare i consumatori a riconoscere esattamente quel che comprano.
Il Regolamento CE N.566/2008, in vigore dal primo di luglio, fissa le denominazioni di vendita che devono essere utilizzate in ogni Stato membro per la commercializzazione delle carni ottenute da animali delle categorie di età da 0 a 8 mesi e da 8 a 12 mesi, con l'obbligo di indicare la categoria di età dei capi al momento della macellazione. Per le carni della prima categoria di età, la denominazione di vendita sarà "vitello" o "carne di vitello", mentre per la seconda categoria la denominazione prevista è "vitellone" o "carne di vitellone". Parallelamente, i termini "vitello" o "carne di vitello" e ogni eventuale nuova denominazione derivata dalle denominazioni di vendita non potranno essere utilizzati sull'etichettatura delle carni di bovini di età superiore a dodici mesi.
Soddisfatti gli allevatori. La misura, secondo Coldiretti, "valorizza i sistemi di allevamento nazionali rispetto alle importazioni dall'estero".