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IL PROFESSIONISTA COLLABORATORE E’ SENZA IRAP

IL PROFESSIONISTA COLLABORATORE E’ SENZA IRAP
La Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano con sentenza n.2 del 2008 ha condiviso le ragioni di un libero professionista che operando presso uno studio non suo, e quindi senza alcuna organizzazione, si riteneva esente dall'IRAP.

Non deve pagare l'IRAP un professionista che esercita la propria attività presso terzi e si avvale di una struttura organizzativa che fa capo a un altro professionista. Lo ha stabilito la Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano, seconda sezione, con la sentenza n.2 del 2008.


Nel caso esaminato, il professionista aveva impugnato gli avvisi di accertamento emanati dall'agenzia delle Entrate per il mancato pagamento dell'IRAP. Il professionista riteneva infatti di non dover versare l'imposta perchè aveva esercitato in via esclusiva la propria attività professionale nell'ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa presso lo studio di un altro professionista senza disporre, dunque, di una struttura organizzativa propria. La Commissione tributaria provinciale di primo grado aveva, però, respinto il ricorso perchè- aveva ragionato- il professionista si era avvalso di una struttura organizzativa ed era irrilevante che non ne avesse la responsabilità.

Una pronuncia ribaltata in appello. Per il giudice di secondo grado, infatti, non è soggetta ad IRAP " l'attività svolta dal professionista che sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse". Del resto il Fisco non aveva mai messo in discussione che il contribuente fosse legato allo studio da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e che utilizzasse strutture organizzative altrui.
Va ricordato che il presupposto dell'IRAP è l'esercizio di un'attività autonomamente organizzata, la cui base imponibile è costituita dal valore della produzione netta. Nelle attività professionali, però, non sempre è riscontrabile un'attività autonoma (Corte Costituzionale, sentenza n.156/01). La mancanza di organizzazione può essere dimostrata anche documentando i costi. Il reddito di lavoro autonomo, quindi, non può essere assoggettato a IRAP quando è il risultato solo del lavoro personale. ( Il Sole-24 ore, 17 aprile 2008 ).