Si rende necessario disporre che lo scambio di animali provenienti dai territori degli Stati Membri sottoposti a restrizione per BTV8, non avvenga secondo quanto previsto dalle norme comunitarie “poichè a parere della scrivente non sussistono sufficienti garanzie circa le modalità di protezione degli animali dagli attacchi degli insetti vettori, aspetto sul quale la Commissione Europea, in sede di Comitato del 3 ottobre u.s, ha assunto l’impegno di fornire i necessari chiarimenti, tuttora inevasi e sollecitati dalla scrivente in data 29 ottobre u.s.”
Il 31 ottobre la Direzione Generale della Sanità Animale e del farmaco Veterinario ha scritto agli Assessorati alla Sanità in merito al Regolamento CE 1266/2007 (ed in particolare su quanto previsto dall’Allegato III, punti 2,3,4 richiamato dall’ articolo 8 paragrafo 1, lettera a) entrato in vigore il 2 novembre. Il Regolamento applica la Direttiva 2000/75/CE per la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla blue tongue.
Nelle more delle istruzioni della Commissione Europea- prosegue la nota ministeriale- di fatto l’introduzione di animali sensibili alla Blue Tongue potrà avvenire esclusivamente dalle zone libere degli Stati Membri interessati dall’epidemia da BTV8”. La Direzione Generale ricorda infine “ che il piano di sorveglianza sierologica per le Regioni nell’area A”, da questo mese “si baserà sul prelievo mensile, durante tutto l’anno, di 148 campioni di siero da altrettanti animali sentinella selezionati in 8-10 allevamenti presenti in celle di 40x40 km”. ( fonte: izs.it)