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PUBBLICITA’ INGANNEVOLE, PROFESSIONISTI TUTELATI

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Professionista-consumatore e potenziale vittima di messaggi ingannevoli, ma anche titolare di un messaggio pubblicitario che non deve violare le regole della lealtà. Lo scopo del Decreto Legislativo n. 145/2007, che entrerà in vigore il 21 settembre è duplice: a)“ tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali, nonchè di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa”; b) disporre che la pubblicità sia “ palese, veritiera e corretta”. Il Consiglio dei Ministri ha emanato il decreto in attuazione di disposizioni comunitarie che puntano a tutelare i destinatari dai messaggi pubblicitari che inducono in errore. Il provvedimento regola anche la pubblicità comparativa (“qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente”), di cui si elencano le condizioni di liceità. In caso di pubblicità ingannevole o di messaggio comparativo illecito, l’Antitrust può vietarne la diffusione o la continuazione; può anche essere disposta una dichiarazione di rettifica in modo che il messaggio non continui a produrre effetti. Se a realizzare forme di pubblicità sleale è il professionista, l’Autorità provvede alla notifica e può disporre che egli fornisca prove sull’esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità se degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova è omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto saranno considerati inesatti. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità l’Autorità può ottenere dal professionista responsabile della pubblicità ingannevole e comparativa illecita l’assunzione dell’impegno di porre fine all’infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità. Potrà essere disposta la pubblicazione della dichiarazione di assunzione dell’impegno in questione, a cura e spese del professionista. Valutata l’idoneità di tali impegni, l’Autorità può renderli obbligatori per il professionista e definire il procedimento senza procedere all’accertamento dell’infrazione.