• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31300

LA QUESTIONE ONAOSI ALL’ODG DELL’ADEPP

Immagine
La Giunta Esecutiva della Fondazione ONAOSI ha svolto a fine luglio un aggiornamento delle possibili ricadute sulle casse previdenziali della sentenza della Corte Costituzionale n. 190/2007. La Giunta riferisce che “su richiesta dell’ONAOSI, la questione è stata posta all’ordine del giorno dell’Assemblea dell’AdEPP”, l’Associazione cui aderiscono gli Enti Previdenziali dei professionisti, tra cui, oltre all’ONAOSI, l’ ENPAV . È emersa in quella sede – continua il comunicato della Giunta- la necessità di approfondire l’argomento ed è stato deciso di richiedere un parere legale. La Corte Costituzionale ha bocciato la Finanziaria 2003 nella parte in cui si prevedeva che l’entità del contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli Ordini professionali venisse stabilita dal Consiglio di Amministrazione ONAOSI, “con regolamenti soggetti ad approvazione dei Ministeri vigilanti, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509”. Si tratta, fa notare la Fondazione, dello stesso Decreto che ha privatizzato l’ONAOSI, come anche tutti gli altri Enti di Previdenza dei professionisti (ENPAM, ENPAF, ENPAV, Cassa Forense, Cassa Notariato, eccetera). Questo stesso decreto stabilisce che i Ministeri vigilanti del Lavoro e dell’Economia devono approvare espressamente le delibere che fissano la misura delle quote dovute dai contribuenti. Nel caso dei contributi ONAOSI l’approvazione ci fu e “senza alcuna osservazione”. La Giunta dell’ONAOSI ribadisce che la Fondazione “aveva esattamente e legittimamente applicato la legislazione vigente con deliberazioni e atti approvati espressamente, peraltro, dai due Ministeri vigilanti sopra citati”.