Anche gli Ordini professionali, al pari di altri soggetti pubblici, possono trattare dati sensibili e giudiziari, ma per farlo devono attenersi ad una espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. Per questo il Comitato Centrale della FNOVI ha deliberato nel corso dell’ultima riunione l’adozione di un Regolamento, già disponibile al sito fnovi.it.
Il Regolamento discende direttamente dal “Codice in materia di protezione dei dati personali”ed è un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante della Privacy.
Gli Ordini trattano dati di natura giudiziaria e dati idonei a rivelare le convinzioni politiche e religiose nonché l’origine etnica, ove indispensabili per la gestione e la tenuta degli albi. In particolare i dati idonei a rilevare i dati relativi alle convinzioni politiche, religiose e di origine etnica possono venire in rilievo dalla documentazione prodotta dai profughi o rimpatriati per motivi politici che richiedono l’iscrizione agli albi professionali. I dati sensibili concernenti la vita sessuale possono venire in rilievo soltanto in relazione ad una eventuale rettificazione di attribuzione di sesso, al fine di rettifica da parte dell’Ordine o Collegio dei dati contenuti per legge nell’albo professionale. I dati giudiziari rilevanti nella gestione e tenuta dell’albo vengono acquisiti successivamente alla presentazione delle domande di iscrizione agli albi e vengono poi esaminati e aggiornati al fine di verificare i requisiti richiesti. I dati giudiziari possono rilevare ai fini della cancellazione dell’iscritto dall’albo e ai fini dell’adozione dei provvedimenti disciplinari da parte degli Ordini o Collegi o sanzioni penali da parte dell’Autorità giudiziaria che si ripercuotono sull’attività di gestione e tenuta dell’albo da parte dell’Ordine o Collegio. Si effettuano raffronti in particolare con l’Autorità giudiziaria relativamente a quanto dichiarato dall’interessato con riferimento al possesso dei requisiti di onorabilità e moralità.In caso di trasferimento
dell’iscrizione, i dati dell’iscritto contenuti nel Certificato del Casellario giudiziale sono comunicati all’Ordine o Collegio di destinazione.In caso di ricorso avverso il diniego di iscrizione o la cancellazione, i dati giudiziali connessi alla perdita dei requisiti di moralità e onorabilità sono comunicati alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie presso il Ministero della Salute.