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VACCHE A TERRA, IL VETERINARIO VALUTA IL DOLORE

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Gli Assessorati regionali alla sanità sono stati richiamati ai primi di luglio dal Ministero della Salute alla puntuale applicazione del Regolamento CE n.1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto. Sulla base di una nota della DGSANCO, firmata dal Responsabile Andrea Gavinelli, ed emessa a fine giugno il Ministero della Salute considera definitivamente chiusa la questione delle “vacche a terra”: gli animali affetti da lesioni o problemi fisiologici, ovvero patologie ai sensi dell’allegato 1, capo 1, punto 2 del Regolamento non sono idonei al trasporto. Altre interpretazioni non sono ammesse dalla norma comunitaria. Interessata sulla controversa questione, la DSANCO ha ribadito che per la Commissione le clausole del paragrafo 2 del Capo I dell’Allegato I del Regolamento “debbano essere rigorosamente rispettate in qualsiasi circostanza e che il Regolamento non attribuisce alcun potere discrezionale alle autorità competenti per adottare misure in contrasto con tali clausole. In particolare nel caso di mucche a terra, o altre situazioni simili, dove dolore o spossatezza siano evidenti, la Commissione ritiene che le autorità competenti non abbiano il potere di consentire il trasporto di tali animali”. Tuttavia, esistono casi che la DGSANCO ritiene “del tutto eccezionali”, in cui l’animale può avere difficoltà a camminare, pur senza necessariamente provare dolore intenso. “Tali casi – scrive Gavinelli- sono previsti dalla clausola del paragrafo 3 del Capo I dell’Allegato I, come indicato nella Nostra precedente risposta alle autorità italiane. In pratica, in quei casi, è necessario l’intervento di una persona competente per valutare il livello di dolore. Infatti, il paragrafo 3 del Capo I dell’Allegato I del Regolamento (CE) N. 1/2005 del Consiglio prevede che in caso di dubbio venga interpellato un veterinario. Quindi, la Commissione ritiene che, anche in tale contesto, l’opinione del veterinario venga fornita caso per caso in modo da assicurare che non ci siano violazioni. La Commissione ritiene anche che l’articolo 12 della Direttiva 93/119/CE debba essere interpretato esclusivamente alla luce del paragrafo 3 dell’Allegato I del Regolamento (CE) N. 1/2005, per animali leggermente feriti o malati. Infatti, l’articolo 12 indica chiaramente che, in linea di principio “animali feriti o malati devono essere macellati o abbattuti sul posto”. La Commissione- prosegue la nota SANCO “ ritiene che solamente animali “leggermente feriti o malati” possano essere trasportati senza che ciò “comporti ulteriori sofferenze per gli animali”. Secondo la Direttiva tale condizione dovrebbe essere valutata dalle autorità competenti..La nota si conclude con la considerazione che “ in ultima istanza spetta alla Corte di giustizia europea emettere interpretazioni giuridicamente vincolanti della normativa comunitaria.