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PRECARI, STABILIZZAZIONE CON DISTINGUO

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Il ministro per le riforme e le innovazioni nelle pubbliche amministrazioni Luigi Nicolais ha firmato una Direttiva con la quale chiarisce come intende procedere in relazione alla legge finanziaria 2007 là dove prevede la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di procedere alla stabilizzazione del personale, utilizzato con contratti di natura temporanea, ma con riferimento a fabbisogni permanenti dell’amministrazione. Si tratta del primo atto di un processo che interesserà tutto il fenomeno del precariato presente nelle pubbliche amministrazioni e che dovrà trovare soluzione nell’arco della legislatura. Il Ministro ha chiarito chi sono i precari che possono aspirare alla stabilizzazione distinguendoli da coloro che invece non rientrano nello spirito della norma finanziaria. La finalità di fondo della stabilizzazione è quella di “sanare situazioni che si protraggono da lungo tempo e che hanno disatteso le norme che regolano il sistema di provvista di personale nelle pubbliche amministrazioni e creato diffuse aspettative nei dipendenti così assunti, anche in violazione dell’articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001”. In base a questo criterio la Direttiva dettaglia il distinguo: saranno stabilizzati “in primo luogo i dipendenti che hanno maturato il requisito dei tre anni di servizio nella medesima amministrazione. In secondo luogo si procederà per coloro che abbiano raggiunto il predetto requisito presso diverse amministrazioni. Infine, coloro che abbiano stipulato un contratto anteriormente alla data del 29 settembre 2006, e che, pertanto, debbono ancora maturare il requisito dei tre anni di servizio, saranno stabilizzati successivamente alla scadenza del triennio. Possono accedere alle procedure di stabilizzazione anche coloro che siano stati assunti a tempo determinato mediante procedure “previste per legge”, sempre nel rispetto del requisito dei tre anni di servizio”. In generale sono da ritenersi esclusi dall’intero processo di stabilizzazione, “ i contratti di lavoro a tempo determinato afferenti gli uffici di diretta collaborazione dell’autorità politica. Questi ultimi sono, infatti, caratterizzati, per loro stessa natura, dalla temporaneità, in quanto legati da un particolare rapporto fiduciario con il vertice politico e, pertanto, sono destinati naturalmente a concludersi con la scadenza del mandato o le dimissioni di questo. Sono, altresì, da ritenersi esclusi i lavoratori in somministrazione utilizzati da pubbliche amministrazioni in quanto il contratto di lavoro, in forza del quale gli stessi effettuano temporaneamente la prestazione lavorativa presso un soggetto terzo, viene stipulato con l’Agenzia di somministrazione della quale i medesimi sono dipendenti.