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ABUSO DI PROFESSIONE, IL C.P. TUTELA LO STATO

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I privati che hanno avuto rapporti col sanitario abusivo non sono offese dal reato. Il bene tutelato dal Codice penale è l’interesse generale di cui è titolare lo Stato. Lo stabilisce una sentenza della Cassazione Penale. In tema di esercizio arbitrario di una professione, benché il bene tutelato dall'art. 348 del codice penale sia costituito dall'interesse generale a che determinate professioni, richiedenti, tra l'altro, particolari competenze tecniche, vengano esercitate soltanto da soggetti che abbiano conseguito una speciale abilitazione amministrativa, la qualità di persona offesa dal reato in questione deve essere riconosciuta esclusivamente allo Stato, come titolare dell'unico interesse tutelato dalla norma, e non anche ad altri soggetti, quali i privati che abbiano avuto rapporti con il professionista abusivo, i quali possono assumere, se mai, la qualifica di danneggiati dal reato. L’articolo n. 348 del Codice Penale (Abusivo esercizio di una professione) recita: Chiunque abusivamente esercita una professione (c.p. 359), per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato (c.c. 2229), è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione. (fonte: www.dirittosanitario.net)