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PREVIDENZA, L’OBBLIGO E’ FUORI DISCUSSIONE

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La cancellazione dell’obbligo contributivo di tutti i sanitari alla Fondazione ONAOSI ha fatto sorgere in alcuni sanitari il dubbio che tale determinazione potesse essere estesa anche alla contribuzione previdenziale. In particolare, il dubbio ha animato gli iscritti all’Enpam, l’Ente di Previdenza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri che, inquadrato fra gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza, è stato privatizzato e trasformato in fondazione di diritto privato. Ma il parallelo con l’ONAOSI non regge, poichè mentre questa svolge una funzione assistenziale specifica nei confronti degli orfani dei sanitari, l’Ente di previdenza assolve ad un compito di natura previdenziale pubblica, valevole per tutti gli iscritti. Tanto è vero che il decreto legislativo 509/94, che pure ha privatizzato gli Enti previdenziali, ha lasciato inalterato l’obbligo di versamento dei contributi previdenziali a carico di tutti gli iscritti all’Ordine professionale ( a prescindere dalla circostanza che vi sia l’effettivo esercizio dell’attività e che il sanitario possa essere iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria); inoltre l’Ente privatizzato è comunque assoggettato alla vigilanza del Ministero del Lavoro e del Tesoro, stante la natura pubblica dell’attività svolta. La questione viene chiarita dal Sole 24 Ore Sanità, sulla base di alcune sentenze della Corte Costituzionale che hanno confermato che l’onere della contribuzione è posto in capo a tutti gli iscritti all’ordine professionale in virtù del potenziale esercizio dell’attività ( sentenza n. 13/1984), che la privatizzazione degli enti previdenziali dei professionisti non ha alterato la finalità pubblica dell’obbligo previdenziale (sentenza n. 248/1997), che l’iscrizione all’Ente è obbligatoria anche per quei sanitari dipendenti pubblici che pure esercitano in modo esclusivo per il SSN e abbiano contestuale iscrizione ad altro istituto previdenziale. E’ questo l’assunto della sentenza n. 88/1995 che la Corte Costituzionale ha emesso espressamente per i veterinari: “ In attuazione della delega, l’articolo 1 del decreto legislativo 509 del 1994 contempla questo tipo di trasformazione condizionandolo all’assenza di finanziamenti pubblici ed esplicitamente sottolineando la continuità della collocazione dell’ente nel sistema come centro d’imputazione dei rapporti soprattutto come soggetto preposto a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto; l’obbligo contributivo costituisce un corollario della rilevanza pubblicistica dell’inalterato fine previdenziale”. Le considerazioni svolte della Corte Costituzionale sono state confermate negli anni dalla giurisprudenza ordinaria. ( fonte: 24 Ore Sanità)