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STUPEFACENTI, AGGIORNATE LE TABELLE

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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero della Salute 18 aprile 2007: “Aggiornamento e completamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative composizioni medicinali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”, in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione avvenuta sabato 28 aprile 2007. Tra le modifiche previste nei nove articoli che possano essere di un qualche rilievo nella professione veterinaria, merita di essere citata solo quella prevista dall’art. 7, che abrogando la previsione riportata in premessa alla tabella II che disponeva che i medicinali di cui all’allegato IIIbis (buprenorfina, codeina, diidrocodeina, fentanil, idrocodone, idromorfone, metadone, morfina, ossicodone, ossimorfone) potessero “essere utilizzati per il trattamento del dolore severo in corso di patologia neoplastica e degenerativa”, in pratica rinvia all’art. 43 del DPR 309/1990 ogni disposizione circa la gestione di tali medicinali. La soppressione di tale dicitura, in pratica, consente di considerare come appartenenti all’allegato III bis i medicinali contenenti le sostanze citate anche qualora siano utilizzati con finalità diverse dal trattamento del dolore severo in corso di patologie neoplastiche e degenerative, e quindi di gestirli secondo le modalità che li contraddistinguono in termini di ricettazione, approvvigionamento e registrazione. Giorgio Neri
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